LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo I
 Disposizioni in materia di agricoltura, foreste, pesca, caccia, raccolta dei funghi epigei e prati stabili
Art. 1
1.
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), le parole << il Direttore o suo sostituto dell'area territoriale del Friuli Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << un Dirigente veterinario >>.

Art. 2
1. All' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: << Non è consentita l'erogazione in via anticipata. >>;

b)
al comma 35 la parola << allestimento >> è sostituita dalla seguente: << caricamento >>.

Art. 3
 (Azione pilota per la conservazione della specie Chamelea gallina)
1. La Regione, riconoscendo l'importanza ambientale e socio-economica della conservazione delle popolazioni ittiche marine, realizza azioni sperimentali urgenti di consolidamento e riattivazione delle popolazioni naturali della specie autoctona Chamelea gallina nel compartimento marittimo di Monfalcone, al fine di scongiurare l'irreversibile esaurimento delle risorse biologiche esistenti, già fortemente compromesse anche dagli eventi meteo marini avversi verificatisi dal 26 al 30 ottobre 2018.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale realizza un'azione pilota finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) individuazione dei fondali dove effettuare attività di consolidamento e riattivazione delle popolazioni di Chamelea gallina;
b) predisposizione dei fondali attraverso opere di pulizia, ossigenazione dei substrati e contenimento delle specie competitrici;
c) acquisizione di novellame da banchi di produzione naturale e semina nelle aree oggetto di ripopolamento;
d) raccolta e gestione dei dati sull'attività svolta e sugli esiti della medesima.
3. Per la realizzazione delle attività operative funzionali agli obiettivi di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale si avvale del Consorzio gestione pesca compartimento di Monfalcone (CO.GE.MO.) in quanto unico soggetto cui è affidata, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 7 febbraio 2006 (Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto), la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi con l'obiettivo primario di assicurarne l'incremento attraverso iniziative per la salvaguardia della risorsa anche attraverso semine e popolamenti. Al Consorzio viene riconosciuto il rimborso delle spese documentate strettamente connesse con la realizzazione dell'azione pilota, secondo criteri e modalità stabiliti con convenzione stipulata fra il legale rappresentante del Consorzio e il Direttore del Servizio competente.
4. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) svolge la supervisione tecnico - scientifica dell'azione pilota al fine di assicurare la sostenibilità ambientale. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) svolge la supervisione tecnico - scientifica finalizzata a verificare la ricaduta dell'azione pilota sul miglioramento qualitativo delle produzioni. ARPA ed ERSA relazionano alla Giunta regionale sugli esiti dell'attività svolta anche sulla base dei dati di cui al comma 2, lettera d).
5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche di concerto con l'Assessore competente in materia di ambiente, sono definiti:
a) i contenuti specifici dell'azione pilota di cui al comma 2 e le modalità operative di realizzazione, sentiti ARPA, ERSA e il CO.GE.MO.;
b) i criteri generali per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 3.
6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede per 134.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 21.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 145.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
Art. 4
 (Interventi urgenti di contenimento delle popolazioni di cimice marmorata asiatica)
1. Al fine di contenere le popolazioni di cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle organizzazioni di produttori regionali riconosciute per i prodotti mele e pere, identificati rispettivamente con i codici NC 080810 e NC 080830, per la realizzazione di attività coordinate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finalizzate a limitare i danni arrecati dalla specie medesima al settore agricolo.
2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari:
a) entro il 31 agosto 2019 per le attività realizzate o da realizzare nel 2019;
b) entro il 31 marzo 2020 per le attività da realizzare nel 2020.
3. Alla domanda è allegato il programma delle attività redatto secondo i criteri minimi definiti con provvedimento dell'ERSA e il quadro economico delle spese sostenute e da sostenere.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 27.000 euro, suddivisa in ragione di 7.000 euro per l'annualità 2019 e 20.000 euro per l'annualità 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 5
 (Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del Carso)
1. Al fine di valorizzare le produzioni di carne e insaccati tipiche, comprese quelle del Carso triestino e goriziano, l'ERSA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di promozione delle conoscenze a favore degli imprenditori agricoli di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è autorizzata a svolgere attività di aggiornamento tecnico a favore delle aziende agricole che, per consolidata tradizione, attuano sistemi di filiera corta attraverso l'allevamento degli animali, la trasformazione della materia prima e la vendita diretta del prodotto.
Art. 6
1.
Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, iodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole << cinque anni >> sono sostituite dalle seguenti: << due anni >>.

Art. 7
  (Modifiche alla legge regionale 9/2007 )
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. All' articolo 87 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola << stagionale >> è sostituita dalla seguente: << determinato >> e le parole << , nonché a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio secondo le modalità di cui al titolo VII, capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), >> sono soppresse;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi e le attività di cui al presente articolo rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano i relativi costi. Il personale viene assegnato dal Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali alle dipendenze degli altri Servizi dell'Amministrazione regionale o dell'ERSA, che ne assumono la responsabilità organizzativa, per la realizzazione degli interventi e delle attività di rispettiva competenza.>>.

3. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 87 della legge regionale 9/2007 , come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) e Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, commi da 3 bis a 3 quinquies, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 8
1.
Il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è abrogato.

Art. 10
1. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << 31 gennaio >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre >>;

b)
le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 luglio 2019 >>;

c)
le parole << del Collegio 5 - Maniago Barcis >> sono sostituite dalle seguenti: << del Collegio 10 (fiume Pieli) e del Collegio 12 (Canali Ledra Santa Maria e Ledra principale) >>.

Art. 11
  (Modifiche alla legge regionale 42/2017 )
1.
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), è abrogata.

2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 42/2017 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'importo degli obblighi ittiogenici per le concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi di piscicoltura, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno 2020 è determinato nella misura prevista dal comma 2.>>.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 13
1.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è sostituito dal seguente:
<<2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati.>>.

Art. 14
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi dei commi 1.1 bis e 1.1 quater dell' articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attività, il soggetto organizzatore è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.
7 ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7 bis non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 4, comma 1.>>.