LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 97
1. All' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 è aggiunto il periodo: << Assicura la conservazione delle iscrizioni tavolari tenute su supporto cartaceo, provvedendo, se necessario, al restauro dei supporti cartacei. >>;

b)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di restauro dei supporti cartacei di cui al comma 1 qualora non si possa provvedere attraverso la stipula, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 , di accordi con pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale dotate di competenze specialistiche nella tutela di materiale documentale su carta.
1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro di cui al comma 1 bis locali, attrezzature e materiale specifico.
1 quater. Al fine di garantire la sicurezza nel corso dell'espletamento delle attività di restauro di cui al comma 1 bis, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di tenuta del libro fondiario sono espressamente previste le prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro nello svolgimento della stessa.>>.

2. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 15/2010 , come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.