LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 87
  (Modifiche alla legge regionale 21/2014 )
1. Alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 8 dell'articolo 16 le parole << una volta ogni tre mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << tre volte nell'anno solare >>;

b)
dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
<<Art. 38 bis
 (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, qualora di importo complessivo minore o uguale a 2.000 euro, avviene con le seguenti modalità:
a) pagamento in un'unica soluzione;
b) pagamento rateizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi, previa richiesta del soggetto interessato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia non applica gli interessi legali.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.>>.