LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 72
  (Modifiche alla legge regionale 14/2016 )
1. All' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 dopo le parole << Direzione centrale Infrastrutture e territorio >> sono inserite le seguenti: << entro il 30 settembre di ogni anno >>;

b)
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
<<12 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 12 sono archiviate. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019.>>.

2.
Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2016 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Per le finalità di cui al comma 7 è istituito il Comitato per l'istituzione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito Comitato, quale organo consultivo e con funzioni propositive a supporto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
7 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica per la durata della legislatura.
7 quater. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con funzioni di presidente, o suo delegato;
b) il Direttore centrale della direzione centrale infrastrutture e territorio, o suo delegato;
c) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile;
d) il Direttore centrale della protezione civile della Regione;
e) tre rappresentanti designati dall'Associazione dei consiglieri del Friuli Venezia Giulia;
f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli Venezia Giulia;
g) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli ingegneri del Friuli Venezia Giulia;
h) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli architetti del Friuli Venezia Giulia;
i) un rappresentante designato dal comitato regionale dei collegi dei geometri e geometri laureati del Friuli Venezia Giulia;
j) un rappresentante designato dal collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
k) un rappresentante designato dall'ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia;
l) due rappresentanti designati dall'Università degli studi di Udine;
m) un rappresentante designato dalla Direzione centrale competente in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico - culturale.
7 quinquies. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
7 sexies. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.>>.