LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 62
  (Modifiche alla legge regionale 8/2003 )
1.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), la parola << medesimi >> è soppressa e alla fine è aggiunto il seguente periodo: << Ai fini dell'assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilità viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo articolo 11. >>.

2. All' articolo 30 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo la parola << 18, >> sono inserite le seguenti: << 18 bis, >>;

b)
al comma 4 dopo la parola << 16 >> sono inserite le seguenti: << , 18 bis >>.