LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 19
  (Modifiche alla legge regionale 29/2005 )
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 41 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<< Disciplina organica del turismo >>), è abrogato.

2. All' articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole << dei criteri di cui all'articolo 41, comma 2 bis >> sono sostituite dalle seguenti: << dei seguenti criteri di priorità, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:
1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
2) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
3) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, comma 5;
4) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari>>;

b)
alla lettera b) del comma 1 le parole << ; in tale ipotesi, con la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC >> sono soppresse;

c)
al comma 3, dopo la parola << SCIA >>, sono inserite le seguenti: << , in relazione alla quale va acquisito il DURC, >>;

3. All' articolo 48 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << dall'articolo 41, comma 2 bis, >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 42, comma 1, lettera a), >>;

b)
al comma 4 le parole << all'articolo 41, comma 2 bis, >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 42, comma 1, lettera a), >>;

c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
4. All' articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.>>;

b)
al comma 5 dopo le parole << presenze nel mercato o nella fiera. >> sono inserite le seguenti: << Ulteriori criteri sono stabiliti dai Comuni. >>.

5. All' articolo 50 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis >> sono sostituite dalle seguenti: << in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a) >>;

b)
al comma 3 le parole: << della durata massima di dodici anni e comunque >> sono soppresse.

Note:
1Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.
2Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.