LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 17
  (Modifiche alla legge regionale 15/2016 )
1. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola << geosito >> sono inserite le seguenti: << altresì detto emergenza o eccellenza o particolarità geologica, geomorfologica, idrogeologica, paleontologica, mineralogica e pedologica >>;

b)
al comma 4 dell'articolo 4 le parole << rilevante e dimostrato >> sono soppresse;

c)
dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Rete funzionale alla geodiversità)
1. È istituita presso la struttura regionale di cui all'articolo 3, comma 1, la Rete funzionale alla geodiversità per la valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità nelle aree geomorfologicamente omogenee.
2. La Rete funzionale alla geodiversità è formata da soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 che rappresentano gli Enti locali attraverso accordi d'intesa stipulati tra le parti.
3. I soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 operano in sinergia con la struttura regionale competente in materia di geologia, ai fini dell'attuazione di interventi per la promozione del patrimonio geologico regionale previsti dall'articolo 18.
4. Gli elenchi delle aree geomorfologicamente omogenee e dei relativi soggetti promotori sono approvati con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 6 le parole << del Global Geoparks Network (GGN) >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'UNESCO Global Geoparks (UGG) >>;

e) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 3 le parole << o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza >> sono sostituite dalle seguenti: << previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza >>;

2)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue, l'ente gestore dell'area protetta può disciplinare l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico.>>;

3)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari è preventivamente autorizzata dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività e delle opere previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere sono subordinate al rispetto delle altre normative di settore.>>;

f)
al comma 1 dell'articolo 16 il periodo << Detti strumenti di pianificazione e Piani definiscono le adeguate misure pianificatorie dei beni del patrimonio geologico e speleologico tutelati dalla presente legge. >> è soppresso;

g) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole << in materia di geologia. >> è aggiunto il seguente periodo: << A tal fine, il progetto dell'intervento è corredato da una relazione geologica illustrativa dell'impatto sul geosito. >>;

2)
al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: << A tal fine, il progetto dell'intervento è corredato da una relazione illustrativa dell'impatto sul sito ipogeo. >>.