LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 104
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziari 2014), è inserito il seguente:
<<9 bis. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove non si dia luogo alla surroga del consigliere regionale sospeso, la sospensione, essendo considerata un impedimento temporaneo, non incide sull'organico, sul budget, sul contributo di funzionamento e sul personale assegnato al gruppo consiliare o alle dipendenze delle segreterie dei presidenti delle commissioni permanenti.>>.