LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 102
  (Modifiche alla legge regionale 18/1996 )
1. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. A fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità valutate di volta in volta dalla Giunta regionale, possono essere costituiti, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui al comma 2, gruppi di lavoro temporanei, composti da personale regionale, operanti a supporto delle strutture direzionali interessate dalle suddette situazioni o problematiche anche per lo svolgimento di attività istruttoria e gestionale riferita a procedimenti di competenza delle struttura direzionali medesime.>>;

b)
l'articolo 41 è abrogato;

c)
il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 47 è soppresso;

d)
al comma 4 bis dell'articolo 47 le parole << lettere a) e b) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a), b) e c) >>;

e)
il terzo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 47 è soppresso.

2. Sino all'adozione della disciplina regolamentare di cui all' articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996 , come inserito dal comma 1, lettera a), i gruppi di lavoro sono costituiti con decreto del Direttore generale che individua il relativo personale anche a prescindere dal consenso del medesimo e di quello delle direzioni di appartenenza.
3. Il comma 1, lettera e), ha efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. , recante le disposizioni volte a equiparare, a livello organizzativo, l'Avvocatura della Regione a direzione centrale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.