LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 100
1.
Il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:
<<2 ter. Ciascun Gruppo consiliare in luogo di una unità, o di due unità limitatamente ai gruppi con più di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), può chiedere la commutazione fino a un massimo, rispettivamente, di due o di quattro unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, indicate anche non contestualmente tra appartenenti alla stessa categoria o a categorie differenti, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.>>.