Art. 5
(Contributi per corsi di formazione)
1. La Regione riconosce un contributo forfettario una tantum, fino ad un importo massimo di 3.000 euro all'anno in favore del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco, delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, e dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, singoli o in rete, con una popolazione complessiva non superiore 30.000 abitanti, al fine di organizzare corsi formativi volti a consentire l'ottenimento, e ogni eventuale aggiornamento periodico obbligatorio, delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, nonché corretta prassi igienica, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge. Nella determinazione del contributo spettante sono considerati ammissibili i costi di docenza, di acquisto dei testi connessi al percorso formativo e le spese pertinenti e imputabili all'eventuale esame finale.
1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, per le finalità esclusive di cui agli articoli 1 e 2, anche a reti di almeno tre associazioni senza fini di lucro. Gli interventi formativi in materia di salute e sicurezza sono rivolti al personale volontario attivo nell'organizzazione e/o nella realizzazione degli eventi di cui alla presente legge. In fase di presentazione della domanda le associazioni aderenti alla rete allegano l'elenco delle manifestazioni organizzate o in corso di organizzazione, nelle quali saranno coinvolti i soggetti formati. È esclusa la possibilità per un richiedente di essere contemporaneamente capofila di una proposta e partner di un'altra.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 1 bis, è richiesta una partecipazione minima ai corsi di almeno otto iscritti.
3. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.
4. I Comuni e le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono tenuti a dare adeguata pubblicità ai corsi formativi da essi tenuti per favorire la più ampia partecipazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2019
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2019
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 5, L. R. 13/2020
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 10/2023
5Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 130, lettera a), L. R. 7/2024
6Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 130, lettera b), L. R. 7/2024
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 8/2024
8Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 210, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 210, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.