Art. 2 ter
(Ammissibilità delle manifestazioni)
1.
Sono ammissibili i progetti relativi a fiere storiche, mercati tradizionali e manifestazioni identitarie territoriali di origine artigianale, mercatale o comunitaria, organizzati da Comuni e Pro Loco, nel limite di 25.000 euro per manifestazione, purché sia comprovata:
a) la continuità storica documentata della manifestazione o della tradizione cui essa si riferisce per non meno di 100 edizioni;
b) la connessione con la memoria collettiva e con i mestieri tradizionali, i saperi, le pratiche e le prassi storiche del territorio;
c) la presenza di attività tradizionali, dimostrazione, narrazione, esposizione, laboratorio o divulgazione idonee a rappresentare e trasmettere il valore storico-culturale della manifestazione;
d) la sussistenza di fonti documentarie, archivistiche, bibliografiche, iconografiche o testimoniali idonee a comprovare la rilevanza storica dell'iniziativa.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono considerate manifestazioni di tradizione storica anche qualora la componente scenico-performativa in costume non costituisca l'elemento prevalente del progetto, purché risulti in modo oggettivo la finalità di valorizzazione storica, culturale e identitaria del territorio.
3. Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 6 agosto 2026, n. 9 (Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028), alla Direzione competente in materia di attività produttive, corredata della relazione descrittiva dell'attività, nonché dal preventivo di spesa. Con singoli decreti di concessione il contributo è erogato in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata nei limiti delle risorse rese disponibili ai successivi scorrimenti delle domande non finanziate.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 59, L. R. 9/2026