Art. 2 bis
(Definizione e ambito di applicazione)
1. Rientrano tra le fiere storiche i mercati tradizionali e le manifestazioni identitarie, organizzate dai Comuni e dalle Pro Loco, connesse a produzioni, mestieri, saperi, pratiche e prassi tipici e storicamente radicati nel territorio, anche con finalità evocative qualora rappresentino e valorizzino una tradizione storica almeno centenaria documentata e riconosciuta dalla comunità locale quale parte del proprio patrimonio culturale materiale o immateriale.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono realizzarsi anche attraverso dimostrazioni, allestimenti tematici, laboratori, mostre, narrazioni, esposizioni o altre forme di divulgazione culturale idonee a rappresentare e trasmettere il valore storico e identitario dell'iniziativa.
3. Sono altresì ricomprese nel comma 1 le iniziative connesse a mestieri, pratiche artigianali, saperi locali e prassi di documentata tradizione, qualora il progetto evidenzi in modo chiaro e verificabile il radicamento storico, culturale e identitario nel territorio di svolgimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 59, L. R. 9/2026