LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/05/2019
Materia:
220.05 - Fiere e mercati
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 6
 (Procedimento a sportello per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5)
1. La Regione è autorizzata a concedere ed erogare i contributi di cui agli articoli 4 e 5 con modalità a sportello ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 7/2000 .
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con cadenza bimestrale, trimestrale o quadrimestrale secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le somme erogabili per ciascun bimestre sono pari a 1/6 delle somme complessivamente erogabili su base annua.
4. Le domande di contributo devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredata della parcella o fattura quietanzata attestante l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri sostenuti, entro le seguenti scadenze:
a) dall'1 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
b) dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
c) dall'1 maggio al 30 giugno di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
d) dall'1 luglio al 31 agosto di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
e) dall'1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente;
f) dall'1 novembre al 31 dicembre di ciascun anno, per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente.
5. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente articolo, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
6. Qualora al termine di ciascun periodo non risultino erogate tutte le somme disponibili per il periodo di riferimento, i residui andranno ad aumentare le disponibilità di fondi del bimestre immediatamente successivo.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le cadenze di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché l'entità delle somme erogabili di cui al comma 3 e le scadenze delle domande di cui al comma 4, per ciascun periodo di riferimento.
8. In caso di esaurimento delle risorse riferite a un esercizio finanziario, le domande risultate ammissibili sono evase in via prioritaria nell'esercizio successivo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.
Note:
1Comma 8 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.