LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/05/2019
Materia:
220.05 - Fiere e mercati
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 13
 (Norme transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. In questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avviene con cadenza bimestrale, nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, del medesimo articolo 6, salva diversa deliberazione della Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 8, l'obbligo di apertura operativa dello Sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee decorre trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.