LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/05/2019
Materia:
220.05 - Fiere e mercati
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione Europea, valorizza e promuove le manifestazioni e gli eventi pubblici a carattere temporaneo e locale, espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialità, proprie di ciascuna Comunità del Friuli Venezia Giulia.
2. La Regione individua percorsi, modalità, contributi ed altre forme di sostegno per semplificare le procedure burocratiche delle realtà che promuovono le attività di cui al comma 1, al fine di preservarne la continuità presente e futura.