LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo I
 Misure di semplificazione
Art. 67
  (Disposizioni concernenti l'Ufficio stralcio per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province e modifiche all' articolo 9 quater della legge regionale 20/2016 )
1.
Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino all'effettivo subentro degli enti destinatari delle funzioni delle soppresse province nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi alle funzioni provinciali trasferite, la Regione è autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Ufficio stralcio di cui all' articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni provinciali trasferite, fatte salve le azioni di recupero nei confronti dei soggetti destinatari dei beni medesimi.

2. All' articolo 9 quater della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << degli archivi, >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << degli archivi, >> sono soppresse.

Art. 68
 (Norme in materia di sicurezza urbana)
1. Qualora sussista un interesse diretto dell'Amministrazione regionale alla realizzazione di progetti per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza urbana finalizzati allo sviluppo di sinergie operative tra la Regione, gli organi periferici dello Stato e la polizia locale, già oggetto di finanziamento regionale nell'ambito dell'articolo 4, commi 1, lettera e), e 3 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sicurezza può essere disposto l'utilizzo per le medesime finalità dei fondi assegnati e non interamente impiegati, fissando i termini per la conclusione delle attività e per la rendicontazione.
Art. 69
  (Modifica all' articolo 32 della legge regionale 12/2011 in materia funeraria e di polizia mortuaria)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile , possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.>>.

Art. 70
  (Modifica all' articolo 4 della legge regionale 6/2013 concernente le stazioni ferroviarie regionali di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana)
1.
Al comma 11 quater dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << dall'entrata in vigore della >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla data di pubblicazione del relativo avviso da parte della Direzione centrale competente, sulla base delle risorse rese disponibili dalla >>.

Art. 71
  (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 5/2018 concernente le emittenti radiofoniche e televisive regionali)
1. All' articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dopo le parole << per le emittenti televisive digitale terrestre >> sono aggiunte le seguenti: << con autorizzazione a fornitori di contenuti a carattere commerciale >>;

b)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << per le emittenti radiofoniche via etere >> sono aggiunte le seguenti: << a carattere commerciale >>;

c)
dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare più di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute.>>.

Art. 72
  (Modifiche all' articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernente il patrimonio immobiliare dell'Ezit)
1. All' articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole << tra il Commissario Liquidatore dell'Ezit >> sono sostituite dalle seguenti: << tra il Commissario liquidatore dell'EZIT, o, in alternativa, tra il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana >>;

b)
al comma 14 le parole << dell'EZIT. >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'EZIT, o, in alternativa, del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana. >>;

c)
il comma 15 è abrogato.

Art. 73
  (Modifica all' articolo 8 della legge regionale 14/2018 in materia di salute e politiche sociali)
1.
Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole << di progettazione finalizzate alla realizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << la realizzazione >>.

Art. 74
  (Modifica all' articolo 3 della legge regionale 13/2018 in materia di diritto allo studio)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.>>.

Art. 75
  (Interpretazione autentica dell' articolo 3 della legge regionale 63/1982 concernente i componenti esterni degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparato si riferisce all'ammontare dei rimborsi spese previsti per i dipendenti regionali per le missioni effettuate sul territorio nazionale.
Art. 76
  (Modifiche all' articolo 12 della legge regionale 28/2018 concernente la spesa per le relazioni pubbliche della Regione)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è inserito il seguente:
<<5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).>>.

Art. 77
  (Modifiche all' articolo 12 della legge regionale 28/2018 in materia di finanza locale)
1.
Al comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 28/2018 le parole << nelle intese di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sottoscritte negli anni 2017 e 2018, >> sono sostituite dalle seguenti: << negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), >>.

Art. 78
 (Disposizioni in materia di funzione pubblica)
1.
L' articolo 30 septies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:
<<Art. 30 septies
 (Incarico)
1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.>>.

2.
Prima del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è inserito il seguente:
<<01. Per l'annualità 2019 il budget per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è fissato in 700.000 euro.>>.

3. In relazione alle particolari esigenze operative e funzionali delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale correlate ai processi di riforma delle autonomie locali della Regione, per l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni medesime banditi nel corso del solo anno 2019, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 10, comma 14, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 79
  (Modifica all' articolo 7 della legge regionale 14/2016 concernente interventi a favore di edifici universitari)
1.
Al comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), la parola << due >> è sostituita dalla seguente: << cinque >>.

Art. 80
  (Modifica all' articolo 5 della legge regionale 29/2018 in materia di edilizia di culto)
1.
Al comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << della struttura >> sono sostituite dalle seguenti: << anche con riguardo a spese già sostenute >>.

Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.
Art. 82
  (Modifica all' articolo 12 della legge regionale 20/2015 concernente il limite di spesa sostenuta per mostre)
1.
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), la parola << mostre, >> è soppressa.

Art. 83
  (Modifiche all' articolo 12 della legge regionale 1/1984 concernente l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative regionali)
1.
Il quinto e il sesto comma dell' articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono abrogati.

(1)
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 11, comma 6, L. R. 16/2019
Art. 84
 (Conferma di contributo all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste per l'acquisto di un automezzo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 8, commi 39 e seguenti, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'acquisto di autoveicolo o automezzo da destinare alle finalità istituzionali del beneficiario. La domanda per la conferma del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.