LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4

Modifiche alla legge regionale 19/2013 , concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015 , concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018 , concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996 , concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/03/2019
Materia:
110.05 - Elezioni
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 8
 (Controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali)
1. Nel caso di vacanza della carica di Presidente delle Unioni territoriali intercomunali di cui all' articolo 6 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali diffida l'Assemblea a eleggere un nuovo Presidente entro un termine non inferiore a quindici giorni. In caso di vacanza anche della carica di Vicepresidente, l'Assemblea è convocata dal Sindaco più anziano di età.
2. Qualora l'Assemblea convocata ai sensi del comma 1 non elegga il nuovo Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dichiara lo scioglimento dell'Assemblea e nomina un Commissario straordinario che esercita i poteri del Presidente, dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, laddove istituito, avvalendosi degli uffici dell'Unione.
3.
Il Commissario regge l'Unione fino alla costituzione e all'avvio degli enti cui conferire le funzioni di area vasta già esercitate dalle soppresse Province e Comunità montane e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

4. Al Commissario spetta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti.