LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4

Modifiche alla legge regionale 19/2013 , concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015 , concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018 , concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996 , concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  14/03/2019
Materia:
110.05 - Elezioni
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 4
1.
Il comma 3 bis dell'articolo 104 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:
<<3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.>>.