LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4

Modifiche alla legge regionale 19/2013 , concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015 , concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018 , concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996 , concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  14/03/2019
Materia:
110.05 - Elezioni
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
prima della lettera a) è inserita la seguente:
<<a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;>>;

b)
alla lettera a) la parola << sino >> è sostituita dalle seguenti: << da 1.001 >>.