LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.785.001.457,50 euro a favore dei medesimi per il triennio 2020-2022, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:
a) per l'anno 2020 a 572.515.677,04 euro;
b) per l'anno 2021 a 589.598.671,09 euro;
c) per l'anno 2022 a 622.887.109,37 euro.
2. Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2020-2022, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:
a) dalla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , pari a complessivi 1.452.464.062,70 euro per il triennio 2020-2022, di cui 476.227.597,83 euro per l'anno 2020, 466.452.197,83 euro per l'anno 2021 e 509.784.267,04 euro per l'anno 2022. L'importo complessivo del triennio 2020-2022 ricomprende le risorse di cui all' articolo 10, comma 3, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e per l'importo pari a 24.640.596,06 euro, le risorse destinate agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 98 relativi al triennio 2020-2022;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 104.174.840,81 euro per il triennio 2020-2022, di cui 20.167.227,88 euro per l'anno 2020, 47.025.621,93 euro per l'anno 2021 e 36.981.991 euro per l'anno 2022. Le risorse complessive della quota straordinaria sono destinate, per l'importo di 48.021.803,94 euro, agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 98 relativi al triennio 2020-2022;
c) dalla quota aggiuntiva ordinaria pari a complessivi 228.362.553,99 euro per il triennio 2020-2022, di cui 76.120.851,33 euro per ciascun anno del triennio.
4. Le risorse di cui al comma 3, lettera a), così come indicate nella Tabella O avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 5 per l'importo pari a 1.098.722.838,90 euro per il triennio 2020-2022, di cui 363.240.946,30 euro per l'anno 2020 e 367.740.946,30 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 16;
c) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 20;
d) del fondo per gli Enti regionali di decentramento amministrativo di cui al comma 26 per l'importo pari a 126.184.045,74 euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l'anno 2020, 46.147.496,78 euro per l'anno 2021 e 69.026.132,30 per l'anno 2022;
e) dell'assegnazione di cui al comma 29;
f) dell'assegnazione di cui al comma 33 per l'importo pari a 12.632.191,42 euro per il triennio 2020-2022, di cui 2.084.819,13 euro per l'anno 2021 e 10.547.372,29 euro per l'anno 2022;
g) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 36;
h) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 39;
i) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 50;
j) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 52;
k) dell'assegnazione di cui al comma 57;
l) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 62;
m) dell'assegnazione di cui al comma 69 per l'importo pari a 8.644.018,79 euro per il triennio 2020-2022, di cui 2.592.271,14 euro per l'anno 2020, 1.585.830,25 euro per l'anno 2021 e 4.465.917,40 per l'anno 2022;
n) dell'assegnazione di cui al comma 71 per l'importo pari a 5 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022;
o) dell'assegnazione di cui al comma 73 per l'importo pari a 3.400.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 1.400.000 euro per l'anno 2022;
p) dell'assegnazione di cui al comma 75 per l'importo pari a 8.362.334,32 euro per il triennio 2020-2022, di cui 2.431.167,16 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 3.500.000 euro per l'anno 2022;
q) dell'assegnazione di cui al comma 76 per l'importo di 3 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2022;
r) dell'assegnazione di cui al comma 78 per l'importo di 40.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per l'anno 2022;
s) dell'assegnazione di cui al comma 81 per l'importo di 40.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per l'anno 2022;
t) dell'assegnazione di cui al comma 84 per l'importo di 800.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 800.000 euro per l'anno 2022;
u) dell'assegnazione di cui al comma 90;
v) dell'assegnazione di cui al comma 92;
w) dell'assegnazione di cui al comma 94;
x) dell'assegnazione di cui al comma 98 per l'importo pari a 24.640.596,06 euro per il triennio 2020-2022, di cui 24.640.596,06 euro per l'anno 2022;
y) dell'assegnazione di cui al comma 101;
z) dell'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 60, della legge regionale 29/2018 ;
aa) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, commi 81 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e di cui all' articolo 10, comma 38, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020);
ab) dell'assegnazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per gli oneri derivanti dalla quota associativa per la partecipazione del Comune di Pordenone al Consorzio universitario;
ac) dell'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 88, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
ad) dell'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 56, della legge regionale 29/2018 ;
ae) dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 2;
af) dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 4;
ah) dell'assegnazione di cui al comma 112.
5. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.338.607.639,23 euro per il triennio 2020-2022, di cui 443.202.546,41 euro per l'anno 2020 e 447.702.546,41 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
6. Il fondo di cui al comma 5 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 436.361.797,63 euro per l'anno 2020 e 439.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
b) quota di solidarietà pari a 6.840.748,78 euro per l'anno 2020 e per 7.840.748,78 euro ciascuno degli anni 2021 e 2022.
7. Per l'anno 2020 la quota di cui al comma 6, lettera a), è ripartita:
a) per l'importo di 14.565.198,33 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all' articolo 10, comma 6, della legge regionale 29/2018 ;
b) per l'importo di 210.258.829,29 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all' articolo 10, comma 7, della legge regionale 29/2018 ;
c) per l'importo di 135.288.918,68 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 29/2018 ;
d) per l'importo di 128.000 euro in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2019 determinata ai sensi dell' articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);
e) per l'importo di 74.219.628,27 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all' articolo 10, comma 85, della legge regionale 29/2018 ;
f) per l'importo di 93.034,05 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all' articolo 10, comma 86, della legge regionale 29/2018 ;
g) per l'importo di 1.808.189,01 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all' articolo 10, comma 87, della legge regionale 29/2018 .
8. Per l'anno 2020 la quota di cui al comma 6, lettera b), è ripartita:
a) per l'importo di 600.000 euro, a favore dei Comuni montani assegnatari, nell'anno 2019, delle risorse di cui all' articolo 10, comma 5, della legge regionale 13/2019 , in misura pari all'assegnazione medesima;
b) per l'importo di 2.400.000 euro, a favore dei Comuni assegnatari, nell'anno 2019, delle risorse di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 13/2019 , in misura pari all'assegnazione medesima;
c) per l'importo di 3.840.748,78 euro a favore dei Comuni beneficiari e per gli importi indicati nella colonna <<Riequilibrio al concorso finanza pubblica>> dell'allegata Tabella P.
9. Per gli anni 2021 e 2022 la quota di cui al comma 6, lettera a), è ripartita per ciascun Comune in misura proporzionale alla rispettiva assegnazione complessiva di cui al comma 7.
10. Per gli anni 2021 e 2022 la quota di cui al comma 6, lettera b), è ripartita:
a) per l'importo di 3 milioni di euro, in misura proporzionale all'assegnazione complessiva di cui al comma 8, lettere a) e b);
b) per l'importo di 1 milione di euro, in parti uguali tra i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre 2017;
c) per l'importo di 3.840.748,78 euro a favore dei Comuni beneficiari e per gli importi indicati nella colonna <<Riequilibrio al concorso finanza pubblica>> dell'allegata Tabella P.
11. Le risorse di cui al comma 5, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 18/2015 , sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
12. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 1.338.607.639,23 euro per il triennio 2020-2022, di cui 443.202.546,41 euro per l'anno 2020 e 447.702.546,41 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
13. Il concorso finanziario di cui al comma 2 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, in misura pari agli importi individuati nella colonna <<concorso enti locali alla finanza pubblica>> dell'allegata Tabella P.
14. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 13 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 5 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 13, previste in 208.072.712,97 euro per il triennio 2020-2022, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
16. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all' articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a 29.998.635,80 euro per l'anno 2020.
17. Il fondo di cui al comma 16 è suddiviso in:
a) quota per il funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali pari a 18.988.219,13 euro;
b) quota per le funzioni provinciali trasferite, relative all'edilizia scolastica, pari a 11.010.416,67 euro.
18. Il fondo di cui al comma 16 è ripartito in proporzione agli importi individuati per l'anno 2020 nella Tabella P "Fondo ordinario UTI", allegata alla legge regionale 45/2017 , con riferimento alla quota per il funzionamento e l'attività istituzionale e alla quota per le funzioni provinciali trasferite.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 29.998.635,80 euro per il triennio 2020-2022, di cui 29.998.635,80 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
20. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 36 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
21. Il fondo di cui al comma 20 è suddiviso:
a) per la quota di 33 milioni di euro a favore dei Comuni, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
b) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2020, per gli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.
22. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la quota di cui al comma 21, lettera a), è ripartita in proporzione all'assegnazione dell'anno 2019.
23. Per l'anno 2020 la quota di cui al comma 21, lettera b), è ripartita in proporzione all'assegnazione dell'anno 2019.
24. Le risorse del fondo di cui al comma 20 sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti regionali di decentramento amministrativo risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 140.915.884,02 euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l'anno 2020, 46.147.496,78 euro per l'anno 2021 e 83.757.970,58 euro per l'anno 2022.
27. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 26, tenuto conto dell'incremento della spesa conseguente al trasferimento di personale alla Regione, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), attuativo dell' articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019 , sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo come segue:
a) 1.524.572,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
b) 3.892.949,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
c) 2.308.535,21 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
d) 844.359,46 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
(1)
28. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa complessiva di 140.915.884,02 euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l'anno 2020, 46.147.496,78 euro per l'anno 2021 e 83.757.970,58 per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 560.000 euro per il triennio 2020 e 2022, di cui 240.000 per l'anno 2020 e 320.000 per l'anno 2021 a favore delle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni provinciali di edilizia scolastica e a favore degli Enti regionali di decentramento amministrativo per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei Commissari e Vicecommissari.
30. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 29 sono ripartite:
a) per l'importo di 80.000 a favore delle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni provinciali di edilizia, in ragione di 20.000 euro ciascuna;
b) per l'importo di 160.000 euro a favore degli Enti regionali di decentramento amministrativo, in ragione di 40.000 euro ciascuno.
31. Per l'anno 2021 le risorse di cui al comma 29 sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo, in parti uguali.
32. Per la finalità prevista dal comma 29 è destinata la spesa di 560.000 euro per il triennio 2020 e 2022, di cui 240.000 per l'anno 2020 e 320.000 per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità Collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 21.094.744,58 euro per il triennio 2020-2022, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
34. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse di cui al comma 33 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 2.793.253,50 euro a favore della Comunità di montagna Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;
e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Collio;
f) 790.064,63 euro a favore della Comunità Collinare del Friuli.
(3)
35. Per la finalità prevista dal comma 33 è destinata la spesa di 21.094.744,58 euro per il triennio 2020-2022, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
36. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all' articolo 8, comma 9, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all' articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 6.048.881,78 di euro per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per l'anno 2020, 2.634.440,89 euro per l'anno 2021 e 2.914.440,89 euro per l'anno 2022.
37. Il fondo di cui al comma 36 è assegnato d'ufficio e in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
38. Per la finalità prevista dal comma 36 è destinata la spesa complessiva di 6.048.881,78 euro per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per l'anno 2020, 2.634.440,89 euro per l'anno 2021 e 2.914.440,89 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
39. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 3.750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 750.000 euro per l'anno 2020 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
40. Il fondo di cui al comma 39 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all' articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 250.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
41. Per l'anno 2020 la quota di cui al comma 40, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
42. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 41 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
43. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2020, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2020 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2020.
(2)
44. Il contributo di cui al comma 41 è concesso entro il 31 maggio 2020. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
45. Le risorse di cui al comma 41 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 43 sono concesse entro il 31 ottobre 2020 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 43, entro il 30 settembre 2020. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
46. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 44 e 45 è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2021 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
47. Per gli anni 2021 e 2022 i criteri per l'accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di cui al comma 40, lettera a), sono definiti con regolamento regionale.
48. Per la quota di cui al comma 40, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015 .
49. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa complessiva di 3.750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 750.000 euro per l'anno 2020 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
50. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.480.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 480.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
51. Per la finalità prevista dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 2.480.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 480.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 18/2015 . La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione, 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2017.
53. L'assegnazione di cui al comma 52 spetta a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di revisore.
54. Le risorse di cui al comma 52 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune.
55. Le risorse di cui al comma 52 sono pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
56. Per la finalità prevista dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia risorse per il concorso alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dei revisori dei conti degli enti locali in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, cui possono partecipare gratuitamente anche i dipendenti degli enti del Comparto unico. I programmi formativi devono essere formalmente condivisi con gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
58. Le risorse di cui al comma 57 sono pari a complessivi 90.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
59. L'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali presenta al Servizio competente in materia di finanza locale, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo corredata di una relazione con l'indicazione delle attività di formazione e aggiornamento programmate per ciascun anno e delle relative spese, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 57.
60. Il contributo di cui al comma 57 è concesso entro il 30 giugno di ciascun anno. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno successivo dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di dritto di accesso).
61. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
63. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 62 tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.
64. Per la finalità prevista dal comma 62 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
65.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2020 risorse a favore delle Unioni territoriali intercomunali che hanno beneficiato nell'anno 2019 del finanziamento previsto dall' articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in relazione al personale assunto a tempo indeterminato che risulta in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

66. Le risorse di cui al comma 65 sono pari a complessivi 900.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 900.000 euro per l'anno 2020.
67. Le Unioni territoriali intercomunali presentano domanda al Servizio competente in materia di finanza locale entro il 31 marzo 2020, attestando, per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato, la presenza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono concesse in misura pari a 25.000 euro per ciascuna unità di personale, ridotta proporzionalmente in caso di insufficienza dello stanziamento.
68. Per la finalità prevista dal comma 65 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 900.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
69. L'assegnazione di cui all' articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunale è pari a complessivi 12.897.752,20 euro per il triennio 2020-2022, di cui 3.965.917,40 euro per l'anno 2020 e 4.465.917,40 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
70. Per la finalità prevista dal comma 69 è destinata la spesa complessiva di 12.897.752,20 euro per il triennio 2020-2022, di cui 3.965.917,40 euro per l'anno 2020 e 4.465.917,40 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
71. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 , con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 9 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
72. Per la finalità prevista dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
73. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 , con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 4.200.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
74. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 4.200.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
75. Per la finalità prevista dal comma 72 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2018 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
76. All' articolo 10 della legge regionale 13/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 37, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: << L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso i punti di accesso delle strutture ospedaliere. >>;

b)
dopo il comma 38 è inserito il seguente:
<<38 bis. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 36, 37 e 38.>>.

c)
il comma 39 è sostituito dal seguente:
<<39. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di istruzione, si provvede a regolamentare la valutazione di qualità per le strutture che provvedano all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.>>.

77. Per le finalità previste dai commi 36 e 37 dell' articolo 10 della legge regionale 13/2019 è destinata la spesa complessiva di 7.020.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.020.000 euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
80. Per la finalità prevista dal comma 78 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado, un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva.
82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
83. Per la finalità prevista dal comma 81 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.
84. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale, è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, a domanda, un fondo per il sostegno di iniziative di sicurezza urbana e di sicurezza urbana integrata per lo svolgimento di servizi ausiliari di vigilanza a presidio del territorio e supporto alla cittadinanza, a sostegno della polizia locale, mediante utilizzo di personale degli istituti di vigilanza privata ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 9/2009 o addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
85. Per accedere al fondo di cui al comma 84 i Comuni presentano la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
86. Il fondo di cui al comma 84 è pari a complessivi 2.300.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 700.000 euro per l'anno 2020 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ed è ripartito annualmente tra i Comuni che hanno presentato la domanda come segue:
a) il 45 per cento suddiviso in parti uguali;
b) il 55 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'ISTAT.
87. Il fondo di cui al comma 84 è liquidato in unica soluzione.
88. I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo del fondo di cui al comma 84, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.
89. Per la finalità prevista dal comma 84 è destinata la spesa complessiva di 2.300.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 700.000 euro per l'anno 2020 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.
90. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.470.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
91. Per la finalità prevista dal comma 90 è destinata la spesa complessiva di 1.470.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
92. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 88, della legge regionale 25/2016 è pari a complessivi 225.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
93. Per la finalità prevista dal comma 92 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Sauris, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 300.000 euro per l'anno 2020.
95. L'assegnazione di cui al comma 94 è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
96. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 300.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.
97. Per la finalità prevista dal comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2019 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
98. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo degli enti locali concertati con la Regione ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 sono assegnate risorse per 72.662.400 euro per il triennio 2020-2022, di cui 5.669.000 euro per l'anno 2020, 23.993.400 euro per l'anno 2021 e 43 milioni di euro per l'anno 2022 così suddivise:
a) 53.471.400 euro a favore degli Enti locali indicati nella Tabella Q "Concertazione investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2020-2022", allegata alla presente legge;
b) 19.191.000 euro per l'anno 2022, da ripartire con le nuove modalità di concertazione che saranno definite anche alla luce del nuovo assetto territoriale degli enti locali risultante dalla rivisitazione del modello delle relazioni istituzionali tra Regione e Comuni e delle forme collaborative tra Comuni.
99. Le risorse di cui al comma 98, lettera a), sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . L'ente locale beneficiario adempie al rispetto delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle relative alla normativa degli aiuti di Stato.
100. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa complessiva di 72.662.400 euro per il triennio 2020-2022, di cui 5.669.000 euro per l'anno 2020, 23.993.400 euro per l'anno 2021 e 43 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
101. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), risorse pari a complessivi 1 milione di euro per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa.
102. I criteri di riparto, le modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse di cui comma 101, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
103. Per la finalità prevista dal comma 101 è destinata la spesa di 1 milione di euro per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
104. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 63 a 67, della legge regionale 29/2018 cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2020.
105. Al fine di valorizzare l'esperienza e il ruolo dei Sindaci, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sindaci Emeriti del Friuli Venezia Giulia un contributo annuo a sostegno dell'attività culturale e formativa svolta.
106. Per la concessione del contributo di cui al comma 105 l'Associazione Sindaci Emeriti del Friuli Venezia Giulia presenta domanda alla Direzione centrale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata del programma di attività e del bilancio di previsione. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione e le modalità di rendicontazione sono stabilite con il decreto di concessione ed erogazione.
107. Per le finalità di cui al comma 105 è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sindaci Emeriti del Friuli Venezia Giulia, previa stipula di apposita convenzione, l'uso di locali, arredi e attrezzature di proprietà della Regione per l'esercizio dell'attività istituzionale.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 1 milione di euro per il triennio 2020-2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2020 a favore degli Enti regionali di decentramento amministrativo.
110. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 109 sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo in base a criteri e modalità definiti nella legge regionale di assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022.
111. Per la finalità prevista dal comma 109 è destinata la spesa di 1 milione di euro per il triennio 2020-2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
112. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2020.
113. Per le finalità previste dal comma 112 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio al Comune di Flaibano, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 150.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 50.000 euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022.
115. Per le finalità previste dal comma 114 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.
116. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella R con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2020 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
117. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , è approvata l'allegata Tabella S in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2020.
118. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 18, comma 7 bis, della legge regionale 26/2007 , ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2020 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 , vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2019. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
119.
Al comma 32 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole << 31 ottobre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 ottobre 2020 >>.

120. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella R, al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena, di cui all' articolo 8 della legge 38/2001 , nei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione regionale un importo complessivo pari a 500.000 euro è destinato alla copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e per il ricorso al lavoro flessibile.
121. Per le finalità previste dal comma 120, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2020 la spesa di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per il ricorso al lavoro flessibile e 200.000 euro per contratti a tempo determinato, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
122. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella R, sarà definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
123. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella R, un contributo di 35.000 euro è destinato a favore dell'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone alle finalità di cui all' articolo 6, comma 52, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016). L'Associazione presenta al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di un preventivo di spesa, per adire ai finanziamenti previsti per l'esercizio 2020.
124. Per le finalità previste dal comma 123, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
125. Nell'ambito della percentuale riferita in base all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 , alla quota di accantonamento, di cui alla Tabella R, sono finanziati gli interventi di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , e all'articolo 5, commi da 97 a 100, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), nonché gli altri interventi previsti dal presente articolo a favore della minoranza slovena.
126. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 125, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, per l'anno 2020 sono destinati 400.000 euro per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
127. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 è destinata, la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020, a valere sullo Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
128. A favore delle associazioni Kmečka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, è destinato in via straordinaria anche per l'esercizio 2020 un contributo di 50.000 euro ciascuna per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 45.000 euro all'Associazione Sklad MITJA ČUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2020 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
130. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali/Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2020 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e collaborazione intergenerazionale. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
131. Al fine di sostenere e promuovere l'insegnamento delle lingue slovena e tedesca nell'ambito del territorio della Val Canale l'Amministrazione regionale, anche con riferimento all' articolo 5 della legge 38/2001 , è autorizzata a concedere un contributo di 80.000 euro all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale per l'organizzazione di corsi di lingua slovena e tedesca in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio della Val Canale. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata.
132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nel 2020 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
133. Per le finalità previste dai commi 127, 128, 129, 130, 131 e 132, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2020 la spesa di 285.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
134. Per il funzionamento e le attività dello Sportello linguistico regionale per la lingua tedesca di cui all' articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), istituito presso la competente Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la Regione destina, a far carico sui fondi di cui all' articolo 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la spesa di 52.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
135. Alle finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 21 della legge regionale 26/2014 , si provvede, a favore di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui all' articolo 21, comma 2, della legge regionale 26/2014 ovvero del Servizio competente in materia di lingue minoritarie, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
136. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, ad assegnare d'ufficio al Comune di Cervignano del Friuli risorse per interventi contributivi a favore di terzi, anche sulle spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili.
137. Le risorse di cui al comma 136 sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione.
138. Il Comune di Cervignano del Friuli presenta la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 136 ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 , entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.
139. Per la finalità prevista dal comma 136 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.
140. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Comma 27 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 43 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3Comma 34 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 22/2020