LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 33
 (Carenza medica)
1. In attuazione alla normativa statale relativa alla carenza dei medici specialisti, la Regione attua una politica tesa al miglioramento continuo del sistema sanitario, anche attraverso la definizione dei fabbisogni formativi delle professioni sanitarie e dei medici specialisti quanto più coerente con i piani di fabbisogno di personale, anche nell'ottica di realizzare un'efficiente allocazione delle risorse umane.
2. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi per lo svolgimento delle attività assistenziali non garantibili con il personale dipendente, nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale.
3. Al personale del Servizio sanitario regionale è riconosciuta pari dignità, nel rispetto dei peculiari ambiti di autonomia e responsabilità di ciascuna professione.
4. Al fine di fare fronte ai mutevoli bisogni assistenziali, la Regione, nel rispetto delle norme contrattuali del comparto di riferimento, promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze del personale sanitario e favorisce il coinvolgimento di tutti i professionisti operanti nei diversi ambiti di attività che richiedono un'integrazione interdisciplinare secondo la pianificazione regionale.
5. Per le finalità di cui al comma 4, presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute sono costituiti gruppi di lavoro interprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per il Servizio sanitario regionale, con il compito di predisporre, sulla base di protocolli standardizzati condivisi fra il personale medico e la componente delle professioni sanitarie, linee di indirizzo approvate dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute, su temi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
6. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 5, oltre ai medici specialisti e alle professioni sanitarie coinvolte, partecipano anche un rappresentante dell'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dell'ordine professionale di riferimento in relazione alla linea di attività, senza nuovi o maggiori oneri per il Servizio sanitario regionale.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020