LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 23
 (Dipartimento di prevenzione)
1. Le attività, i servizi e le prestazioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica sono assicurati attraverso il Dipartimento di prevenzione ai sensi degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater del decreto legislativo 502/1992 e sono specificati, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 , le aree dipartimentali di sanità pubblica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di sanità pubblica veterinaria, sono articolate, in relazione all'organizzazione stabilita dall'articolo 7 quater, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del decreto legislativo 502/1992 , in strutture aziendali, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 27/2018 , individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale.
3. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1 può individuare un ente del Servizio sanitario regionale presso il quale costituire strutture uniche regionali per le aree dipartimentali di cui al comma 2.
4. In relazione a peculiari attività a valenza sovra aziendale, gli enti del Servizio sanitario regionale possono assicurare le prestazioni attraverso la costituzione di gruppi tecnici interaziendali e multiprofessionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 95, comma 1, L. R. 13/2020