LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 22
 (Governo della presa in carico)
1. Presso gli enti del Servizio sanitario regionale è assicurata la funzione di centrale operativa quale strumento per il governo della presa in carico e della continuità assistenziale.
2. La centrale operativa di cui al comma 1 assicura, in particolare:
a) identificazione dei bisogni;
b) integrazione tra attività, servizi e prestazioni dell'assistenza di prevenzione, dell'assistenza distrettuale, dell'assistenza ospedaliera nonché dell'assistenza di carattere sociale;
c) programmazione degli interventi di valutazione multidimensionale dei bisogni e progettazione personalizzata;
d) supporto alla continuità assistenziale;
e) supporto all'aderenza terapeutica;
f) supporto a campagne vaccinali;
g) supporto ai programmi di promozione della salute;
h) informazione all'utenza;
i) supporto ai programmi di promozione di stili di vita sani e interventi di prevenzione primaria e secondaria.