LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

TITOLO V
 STRUTTURE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Art. 63
 (Autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie)
1. L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è rilasciata dal Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia edilizia ai sensi della normativa vigente.
2. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, acquisisce dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, il preventivo parere di compatibilità del progetto con il complessivo fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.
3. Le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità, con individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attività, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e quella delle strutture private sono rilasciate, rispettivamente, dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, e dall'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, sulla base della verifica di conformità ai requisiti prescritti.
5. Fatte salve quelle già rilasciate, l'autorizzazione per l'esercizio delle attività delle strutture sociosanitarie non gestite direttamente dall'ente del Servizio sanitario regionale è rilasciata dallo stesso.
6. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le diverse tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie;
b) la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie e all'esercizio delle relative attività.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nelle more dell'adozione del regolamento, trovano applicazione i requisiti e le procedure stabiliti con i provvedimenti adottati sulla base della previgente normativa.
8. Il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle strutture e per l'esercizio delle attività non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi contrattuali.
Art. 64
 (Accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie)
1. L'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private è rilasciato dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, subordinatamente alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché della conformità ai requisiti adottati in coerenza con la vigente normativa di riferimento.
2. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai fini autorizzativi di cui all'articolo 63;
b) la procedura per il rilascio e per il mantenimento dell'accreditamento delle strutture.
(1)
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento, trovano applicazione i requisiti e le procedure stabiliti con i provvedimenti adottati sulla base della previgente normativa.
4. La qualità di soggetto accreditato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate esclusivamente per effetto degli accordi contrattuali stipulati da detti enti con le strutture private accreditate.
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accreditate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 16, L. R. 16/2021
Art. 65
 (Accordi contrattuali)
1. Gli accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi.
2. Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, selezionano le strutture private accreditate con le quali stipulare gli accordi contrattuali. Esclusivamente per effetto di detta stipula le strutture private accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure attuative di cui al comma 1.
4. I rapporti economici con gli erogatori privati di servizi sanitari si regolano tramite nomenclatori tariffari, repertori prestazionali e per specifici percorsi assistenziali omnicomprensivi. Le strutture sociosanitarie si remunerano per giornata di ospitalità connessa con l'intensità assistenziale della prestazione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i nomenclatori tariffari, i repertori prestazionali e gli specifici percorsi assistenziali di cui al comma 4.
6. Le modalità di remunerazione delle prestazioni erogate dai servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti sono definite con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2024, tenendo anche conto del principio di libera scelta delle persone, di cui all'articolo 2.
7. Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti stipulano gli accordi contrattuali con gli enti gestori pubblici e privati di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti accreditati, sulla base del regolamento di cui al comma 6.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 7 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 66
 (Controlli sulle prestazioni erogate)
1. Ai fini dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate sia dalle strutture pubbliche che dalle strutture private di cui all'articolo 65.
2. L'attività di controllo sulle prestazioni erogate è assicurata da un organismo istituito in seno alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, denominato Nucleo regionale di controllo, la cui composizione è stabilita con la deliberazione giuntale di cui al comma 1. Il Nucleo è composto da più componenti, anche in rappresentanza dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute e la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ne assume la presidenza.
3. Il Nucleo regionale di controllo, nominato con deliberazione della Giunta regionale, coordina e verifica l'appropriatezza e l'uniformità dei controlli di cui al comma 1 di competenza degli enti del Servizio sanitario regionale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il piano annuale dei controlli.
Art. 67
 (Sanzioni amministrative)
1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. L'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.
3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in relazione alla gravità della violazione, per le attività sociosanitarie può essere stabilita una sospensione e per le attività sanitarie la sospensione è sempre correlata alla sanzione amministrativa. La sospensione può essere determinata sino a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate.
5. Nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.
6. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
7. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui al comma 4 riferite alle attività sanitarie e sociosanitarie è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti.
8. Ai fini del comma 7 sussiste reiterazione qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
9. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni delle attività sociosanitarie comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
10. L'autorizzazione all'esercizio delle attività è revocata nei seguenti casi:
a) mancato adeguamento alle prescrizioni conseguenti alla sospensione di cui al comma 4;
b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;
c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata al soggetto competente in relazione alla attività.
11. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono i soggetti competenti in relazione alla attività e per territorio che ne introitano i relativi proventi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 100, comma 1, L. R. 13/2020