LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 40
 (Tecnologie sanitarie)
1. Ai fini di garantire condizioni di sicurezza e ammodernamento tecnologico e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la procedura di cui all' articolo 33, comma 2, lettera b), punto 3), della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), si applica anche a specifiche tecnologie sanitarie individuate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per le tecnologie di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 33, comma 5, della legge regionale 26/2015 , sono stabiliti gli standard di utilizzo o altri standard di riferimento.