LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

TITOLO IV
 DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 35
 (Consorzi)
1. Sono fatti salvi i consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge, con le relative discipline.
Art. 36
1.
Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunta la seguente:
<<d bis) Enti di decentramento regionale.>>.

Art. 37
  (Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge regionale 18/2016 )
1.
Dopo l' articolo 36 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:
<<Art. 36 bis
 (Comitato paritetico Regione-Enti locali)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di funzione pubblica è istituito il Comitato paritetico Regione-Enti locali, quale tavolo di confronto tra la Regione e gli Enti locali sui temi che riguardano il Comparto unico.
2. Il Comitato paritetico in particolare:
a) elabora gli indirizzi per un'ottimale allocazione del personale presso le amministrazioni del comparto;
b) fornisce indicazioni e indirizzi al fine del perseguimento dell'uniformità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del personale negli enti del Comparto unico.
3. II Comitato paritetico è presieduto e convocato dall'Assessore regionale competente in materia di funzione pubblica, quale membro di diritto, ed è composto da sei membri nominati con decreto del Presidente della Regione e così individuati:
a) tre componenti designati dalla Giunta regionale;
b) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui due in rappresentanza dei Comuni e uno in rappresentanza delle Comunità di montagna.
4. II Comitato svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>.

Art. 38
1.
Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Alle riunioni del collegio partecipano, senza diritto di voto, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. >>.

Art. 39
  (Sostituzione dell'allegato A della legge regionale 33/2002 )
1. L'allegato A della legge regionale 33/2002 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Art. 40
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 17, 21, 24, 28 e 29 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
b) gli articoli 4 ter, 8, commi da 1 a 8, 34, 35 bis, 35 ter, 35 quater, il titolo V, il capo I del titolo VI, il capo I del titolo VII della legge regionale 26/2014 .
(1)
2.
A far data dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, sono abrogati gli articoli 32 e 35 della legge regionale 26/2014 .

3. A far data dall'1 gennaio 2021 sono abrogati il titolo I, il titolo II, a esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11, i capi I, II e III del titolo III, il titolo IV, gli articoli 57, 58, 58 bis, gli allegati A, B, C e C BIS della legge regionale 26/2014 .
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 7, lettera a), L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, c. 8, L.R. 9/2020.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 7, lettera b), L. R. 9/2020
Art. 41
 (Norme finanziarie)
1. La Regione assicura, anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme collaborative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie.