LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

TITOLO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL SUPERAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 27
 (Superamento delle Unioni territoriali intercomunali)
1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014 , esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.
2. I Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 26/2014 . Qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'Unione ai sensi dell' articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014 .
3. I Comuni aderenti a un'Unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto della costituenda Comunità.
4. L'Assemblea dell'Unione delibera la trasformazione dell'Unione in Comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La Comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 8, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 28
 (Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane)
1.
Alle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002 si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. I Comuni aderenti alle Unioni di cui al comma 1 non ricompresi nelle Comunità di montagna deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 26/2014 .
3. Per la costituzione delle Comunità di montagna, i consigli comunali dei Comuni partecipanti ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il 30 settembre 2020. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il 31 ottobre 2020, l'Assemblea convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva Comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'Unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.
5. A far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 9/2020
2Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 9/2020
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 19/2020
Art. 29
 (Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1.
Alle Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A far data dall'1 luglio 2020 le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite in capo alla Regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
3. A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni di cui al comma 1 compete ai Comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra Comuni e Unioni sono sottoscritti entro il 30 giugno 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili.
4. Gli organi delle Unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'articolo 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati.
5. Entro il 30 giugno 2020 il Commissario di ciascuna Unione adotta un atto di ricognizione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati di cui al comma 1, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso.
6. Le Unioni di cui al comma 1 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 9/2020
Art. 29 bis
 (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.
2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.
3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.
4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.
5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. Trova applicazione l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
6. Fatti salvi diversi accordi stipulati con i Comuni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 6, L. R. 9/2020
2Comma 5 sostituito da art. 9, comma 34, L. R. 15/2020
Art. 30
 (Istituzione degli Enti di decentramento regionale)
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, sono istituiti i seguenti Enti di decentramento regionale (EDR):
a)
Ente di decentramento regionale di Trieste il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Trieste;

b)
Ente di decentramento regionale di Udine il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Udine;

c)
Ente di decentramento regionale di Pordenone il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Pordenone;

d)
Ente di decentramento regionale di Gorizia il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Gorizia.

2. Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti di cui al presente articolo si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili.
3. I Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31.
4. Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.
Art. 31
 (Organi degli Enti di decentramento regionale)
1. Sono organi degli EDR:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti.
2. Per la nomina del Direttore generale e del Revisore unico dei conti, nonché per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le norme di cui al capo III della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), in quanto compatibili. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 21/2014 sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.
Art. 32
 (Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado)
1. In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.
2. Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei Comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.
3. Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
4. Per la validità delle riunioni delle Conferenze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.
Art. 33
 (Funzioni degli Enti di decentramento regionale)
1. Oltre a esercitare le funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, gli EDR costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.
1 bis. Gli EDR esercitano le funzioni in materia di viabilità di cui alla legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale).
2. I Comuni possono avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.
3. Gli EDR possono stipulare accordi con i Comuni interessati ai fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 34
 (Centro Servizi ANCI FVG)
1. Al fine di accompagnare il Sistema delle autonomie locali nei processi di riforma, innovazione e riorganizzazione, di assicurare livelli di formazione uniformi nell'ambito del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e di favorire l'inserimento dei dipendenti neoassunti, la Regione assegna all'ANCI FVG la gestione di specifici servizi informativi, formativi, di supporto organizzativo e operativo, attraverso la stipula di protocolli d'intesa.
2. I servizi formativi sono indirizzati a tutti i dipendenti del Comparto unico, agli amministratori locali e agli altri soggetti che si relazionano con gli enti del Comparto unico, eventualmente indicati nei protocolli d'intesa, per supportarli nell'acquisizione delle competenze manageriali, organizzative, tecniche e gestionali con percorsi adeguati e differenziati in base alle rispettive necessità.
3. I servizi di supporto organizzativo sono indirizzati al Sistema delle autonomie locali della regione per accompagnarlo nei processi di innovazione, reingegnerizzazione, sviluppo e semplificazione dei servizi comunali e sovracomunali.
4. I servizi di supporto operativo nella gestione dei servizi, attuati attraverso il Centro Servizi ANCI, sono indirizzati agli enti locali della regione con particolare riguardo a quelli sino a 7.500 abitanti.
5. La Regione affida ad ANCI FVG la gestione dell'osservatorio sulla formazione e sull'organizzazione dei servizi degli enti locali, nonché l'erogazione di servizi avanzati a favore degli enti locali del territorio erogati attraverso i centri di competenza ANCI FVG.