LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Capo V
 Organizzazione, personale e disposizioni finanziarie e contabili
Art. 22
 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale)
1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, alle Comunità e alle Comunità di montagna si applicano le norme sull'organizzazione e sul personale dei Comuni, in quanto compatibili.
2. Le Comunità possono avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni aderenti previo accordo con i Comuni medesimi.
Art. 23
 (Organo amministrativo di vertice)
1. Le Comunità e le Comunità di montagna possono affidare la gestione dell'ente a un Direttore generale nominato dal Presidente. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.
2. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, le Comunità e le Comunità di montagna possono avvalersi di un segretario scelto dal Presidente tra uno dei segretari dei Comuni facenti parte delle Comunità stesse. Al segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 2, L. R. 9/2020
Art. 24
 (Disciplina finanziario-contabile delle Comunità e delle Comunità di montagna)
1. Le Comunità e le Comunità di montagna, in materia di finanza locale, anche con riferimento all'ordinamento finanziario e contabile, osservano, rispettivamente, le disposizioni previste per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. Nelle more dell'adeguamento dell'atto di determinazione dei compensi spettanti all'organo di revisione delle Comunità e delle Comunità di montagna, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), gli stessi sono così determinati:
a) la maggiorazione da corrispondere a ciascun componente dell'organo di revisione della Comunità o della Comunità di montagna, in caso di avvalimento, è pari al 30 per cento del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del Comune di cui la Comunità o la Comunità di montagna si avvale;
b) nel caso di nomina da parte della Comunità di montagna di un proprio organo di revisione monocratico, il compenso annuo spettante è quello previsto per l'organo di revisione dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
5. Nelle more dell'adeguamento della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 26 della legge regionale 18/2015 per le Comunità di montagna trovano applicazione le disposizioni previste per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale 18/2015 , in quanto compatibile.
6. Al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo della Comunità e della Comunità di montagna spetta un'indennità di funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto di quella spettante per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 13/2021
2Comma 3 abrogato da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 13/2021
3Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 13/2021