LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Capo III
 Comunità di montagna
Art. 17
 (Istituzione delle Comunità di montagna)
1. Tra i Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Comunità di montagna:
a) Carnia;
b) Canal del Ferro e Val Canale;
c) Gemonese;
d) Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;
e) Natisone e Torre.
2. L'esclusione dalle Comunità di cui al comma 1 di un Comune classificato montano o parzialmente montano dalla legge regionale 33/2002 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
3. Il Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunità di montagna Gemonese per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1.
4. Alle Comunità di montagna si applicano le norme di cui al capo II, in quanto compatibili.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 19/2020
2Integrata la disciplina della lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2020
Art. 18

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 2, lettera a), L. R. 9/2020
2Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, lettera b), L. R. 9/2020
3Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
5Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
6Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 19/2020
Art. 19
 (Funzioni delle Comunità di montagna)
1. Le Comunità di montagna esercitano le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani.
2. I Comuni possono esercitare in forma associata tramite la rispettiva Comunità di montagna funzioni e servizi comunali.
3. Le Comunità di montagna, in particolare:
a) elaborano e attuano piani e programmi di sviluppo del loro territorio di concerto con la Regione, al fine di valorizzare la partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani;
b) esercitano le funzioni amministrative conferite dalla Regione;
c) provvedono alla gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni compresi nel proprio territorio e conferiti dai Comuni partecipanti, come individuati dallo statuto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b);
d) esercitano le ulteriori attività amministrative a esse conferite dai Comuni.
4. L'attività di cui al comma 3, lettera a), e il suo finanziamento ordinario con risorse regionali e con risorse statali attribuite alla Regione da leggi di sviluppo dei territori montani sono disciplinati da specifica legge regionale.
5. Nella definizione dei piani e dei programmi di cui al comma 3, lettera a), le Comunità di montagna adottano interventi e soluzioni che tengono conto delle zone di maggior svantaggio socio-economico interne al proprio territorio secondo la classificazione definita ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 33/2002 e, in via transitoria, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), privilegiando l'allocazione delle risorse in tali aree.
6.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua una ricognizione delle funzioni regionali conferibili alle Comunità di montagna, provvedendo con successive leggi regionali di settore al loro trasferimento, nonché una ricognizione delle leggi regionali e delle singole disposizioni di legge regionale concernenti il territorio montano abrogate per successione di norme.

7. Fatta salva la definizione del complessivo assetto delle funzioni da assegnare alle Comunità di montagna ai sensi del comma 6, a decorrere dall'1 gennaio 2021 le stesse esercitano le funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzativo di cui all'articolo 2, commi 143 e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e le funzioni in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi di cui all' articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale).
Art. 20
 (Consiglio delle autonomie montane)
1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane (CAM), quale sezione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui al capo I della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali). Il CAM si esprime in ordine alle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività della Regione e degli enti locali dei territori montani a un comune e coerente disegno programmatico.
2. Fanno parte del CAM:
a) i Comuni componenti del CAL designati per gli ambiti territoriali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2015 , ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A della legge regionale 33/2002 ; qualora il Comune non rientri in una delle zone omogenee, il relativo Sindaco delega alla partecipazione dei lavori del CAM il Sindaco di altro Comune del medesimo ambito ricadente nelle citate zone omogenee;
b) il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia;
c) i Presidenti delle Comunità di montagna.
3. Il CAM elegge al suo interno il Presidente. Per le modalità di funzionamento del CAM trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 12/2015 e il regolamento interno del CAL. Il medesimo regolamento può disciplinare strumenti di raccordo fra l'attività del CAL e l'attività del CAM.
4. Ai lavori del CAM può partecipare con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all' articolo 21 della legge regionale 26/2014 .
5. Il CAM svolge funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonché sui criteri generali per la concessione di fondi regionali d'interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse.
6. Il CAM svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.
7. Per le finalità di cui al comma 6 il Presidente del CAM, d'intesa con le Comunità di montagna, convoca periodicamente, almeno con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle politiche di sviluppo della montagna, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti rappresentativi della realtà sociale ed economica dei territori montani.
9. Restano ferme le competenze del CAL in ordine all'espressione delle intese e dei pareri previsti dall' articolo 8 della legge regionale 12/2015 .