LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge disciplina le forme collaborative tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del sistema integrato Regione - Autonomie locali.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Regione utilizza la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli di governo del territorio.
3. La Regione disciplina il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell' articolo 44 della Costituzione , favorendo attraverso l'associazione tra i Comuni la partecipazione delle comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa.
Art. 2
 (Principi)
1. Il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondante lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle comunità locali e dell'intera comunità regionale. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e valorizza i Comuni e il ruolo di gestione e sviluppo del territorio che essi svolgono anche nell'interesse della comunità regionale.
2. I Comuni e la Regione perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale nel rispetto dei principi di concertazione, di leale collaborazione fra istituzioni e forme associative delle comunità locali e di responsabilità, tutelando le specifiche peculiarità locali.
3. Nell'esercizio delle funzioni amministrative i Comuni e la Regione si prefiggono l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.