LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 40
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 17, 21, 24, 28 e 29 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
b) gli articoli 4 ter, 8, commi da 1 a 8, 34, 35 bis, 35 ter, 35 quater, il titolo V, il capo I del titolo VI, il capo I del titolo VII della legge regionale 26/2014 .
(1)
2.
A far data dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, sono abrogati gli articoli 32 e 35 della legge regionale 26/2014 .

3. A far data dall'1 gennaio 2021 sono abrogati il titolo I, il titolo II, a esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11, i capi I, II e III del titolo III, il titolo IV, gli articoli 57, 58, 58 bis, gli allegati A, B, C e C BIS della legge regionale 26/2014 .
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 7, lettera a), L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, c. 8, L.R. 9/2020.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 7, lettera b), L. R. 9/2020