LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 29
 (Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1.
Alle Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A far data dall'1 luglio 2020 le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite in capo alla Regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
3. A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni di cui al comma 1 compete ai Comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra Comuni e Unioni sono sottoscritti entro il 30 giugno 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili.
4. Gli organi delle Unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'articolo 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati.
5. Entro il 30 giugno 2020 il Commissario di ciascuna Unione adotta un atto di ricognizione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati di cui al comma 1, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso.
6. Le Unioni di cui al comma 1 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 9/2020