LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 26 quater
 (Associazione di comunità linguistica)
1. Per lo svolgimento delle funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica, i Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 482/1999 possono costituire un'associazione di diritto privato ai sensi della normativa vigente.
2. Lo statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione di comunità linguistica.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 27, L. R. 9/2026 . Sono fatte salve le Assemblee di comunità linguistica costituite ai sensi degli articoli 21 e 22 della L.R. 26/2014, alle quali si applica la presente disciplina.