Art. 26 bis
(Assemblee di comunità linguistica)
1. Le Assemblee di comunità linguistica sono organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.
2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'
articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.
3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione, ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
4. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2, o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.
5. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze, come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.
6. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 5 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 27, L. R. 9/2026 . Sono fatte salve le Assemblee di comunità linguistica costituite ai sensi degli articoli 21 e 22 della L.R. 26/2014, alle quali si applica la presente disciplina.