LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 6
 (Comunità)
1. Le Comunità sono enti locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali. Possono mettere in atto azioni condivise di politiche di sviluppo territoriale.
2. Le Comunità hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.