LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 19

Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015.

TESTO VIGENTE dal 28/11/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/11/2019
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
  (Modifiche alla legge regionale 18/2015 )
1.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:
<<2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del Sistema integrato, di cui all'Accordo tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia firmato il 25 febbraio 2019, cui sono parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni.>>.

3.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei.>>.

4.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<2 bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.>>.