LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 (Competenze e attribuzioni)
1. Le strutture regionali preposte all'attuazione della presente legge sono la Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi, di seguito denominata Direzione centrale, e la Protezione civile della Regione, di seguito denominata Protezione civile.
2. Le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono considerate attività di competenza della Direzione centrale e della Protezione civile, avvalendosi del volontariato delle squadre comunali e di altre organizzazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e iscritte negli elenchi del volontariato di Protezione civile regionale, che le esercitano secondo le rispettive competenze in coerenza con il Piano di cui all'articolo 7 e nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e degli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017. In particolare, la Regione promuove e sostiene l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 5 anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.
4. Per il coordinamento e la valutazione dell'attività di antincendio boschivo è istituito un gruppo di lavoro tecnico tra la Direzione centrale e la Protezione civile della Regione cui partecipano, oltre a tecnici e funzionari regionali designati, anche rappresentanti delle squadre volontarie di antincendio boschivo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2Comma 3 sostituito da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 25, L. R. 13/2022