LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 20
 (Sanzioni)
1. Nel caso di violazione al divieto di cui all'articolo 19, comma 2, si applicano le sanzioni di cui all' articolo 10, comma 4, della legge 353/2000 .
2. Per la violazione del divieto di cui all'articolo 19, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro.
3. Per le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 19, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro. Gli importi minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati nei periodi di massima pericolosità e nelle aree protette e nei siti Natura 2000 individuati ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
4. All'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 19 provvedono il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall' articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.