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Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 18
 (Accesso ai terreni e manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio)
1. L'occupazione temporanea o d'urgenza e l'accesso ai fondi da parte di un ente pubblico sono consentiti, con le modalità di cui all' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per l'esecuzione delle opere di prevenzione, ivi compreso l'esercizio del pascolo, delle opere di selvicoltura, per l'applicazione del fuoco prescritto e per la posa in opera di cartelli monitori e tabelle di segnalazione, per la manutenzione delle infrastrutture esistenti e la ricostituzione dei boschi e delle aree percorse dal fuoco.
2. In deroga al comma 1 sono consentite le attività di lotta attiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), che non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dei proprietari dei fondi.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 ai proprietari dei fondi non spetta alcuna indennità di occupazione.