LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 (Impiego del volontariato di Protezione civile e forme di finanziamento)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, con specializzazione nell'antincendio boschivo, concorrono alle attività di cui all'articolo 5, con le modalità operative di cui all'articolo 13, comma 3, e quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Nello svolgimento delle operazioni di spegnimento i volontari appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, sono coordinati dal DOS, secondo le procedure operative definite dal Piano di cui all'articolo 7.
4. Il volontario appartenente ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, è impiegato nelle attività di cui all'articolo 5 solo qualora sia in possesso di tutti i requisiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e nelle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), solo qualora in possesso della formazione realizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), e all'uopo appositamente selezionati con specifico riferimento all'attività di antincendio boschivo.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attività di antincendio boschivo, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7.
6. A favore dei Comuni che partecipano alle attività di cui al comma 5 sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale di Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni operative della locale squadra di volontariato di Protezione civile è concesso, con decreto dell'Assessore alla Protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 33, comma 5, della legge regionale 64/1986 , un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle organizzazioni di cui al presente articolo e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
4Parole sostituite al comma 4 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020