Art. 13
(Sala Operativa regionale della Protezione civile)
1.
La Protezione civile assolve ai compiti e alle funzioni previsti dalla presente legge attraverso l'impiego e il coordinamento delle risorse del Sistema regionale integrato di Protezione civile, gestite per il tramite della Sala Operativa regionale di Protezione civile, di seguito denominata SOR, di cui all'
articolo 28 della legge regionale 64/1986
.
2.
La SOR, per i fini di cui alla presente legge, è riconosciuta come Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ai sensi della
legge 353/2000
, nell'ambito delle procedure operative delineate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, per il concorso della flotta aerea dello Stato in caso di incendi boschivi.
3. La SOR, in accordo con il personale del Corpo forestale regionale impegnato nello spegnimento dell'incendio, allerta e coordina le risorse del Sistema regionale di Protezione civile, in particolare i mezzi aerei, il volontariato di Protezione civile e tutto quanto necessario all'attività di spegnimento.
4. La SOR inoltre provvede al coinvolgimento dei soggetti terzi secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3. In particolare la SOR s'interfaccia con il personale del Corpo forestale regionale, dei Vigili del fuoco e con i piloti dei mezzi aerei operanti nello spegnimento degli incendi boschivi anche per tramite dei sistemi di radiocomunicazione regionale in gestione alla Protezione civile.
5. Presso la SOR confluiscono i dati provenienti dalle reti nazionali e regionali di sorveglianza e di monitoraggio fisico del territorio regionale, necessari all'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge.
6. La SOR attiva le risorse aeree regionali e chiede il concorso della flotta aerea statale su indicazione del DOS, valutata l'efficienza e l'efficacia dell'intervento.