LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 2
 (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale)
1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale Alto Friuli, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, di seguito, Ater, istituite con l' articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), sono enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. Entro l'1 marzo 2020 l'Ater Alto Friuli è accorpata mediante fusione per incorporazione nell'Ater Udine che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e ne mantiene i presidi territoriali.
3. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle Ater ed è redatto secondo lo schema-tipo di statuto predisposto dalla Regione. Esso è adottato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.
4. Alle Ater si applica la disciplina generale delle persone giuridiche del libro V, titolo V, capo V, del codice civile per quanto compatibile.
5. Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale e, a tal fine, per una maggior efficienza e contenimento della spesa privilegiando, altresì, le competenze e le professionalità rinvenibili al proprio interno, gestiscono unitariamente, convenzionandosi tra loro, le seguenti funzioni: programmazione economica e finanziaria e gestione contabile e di bilancio, gestione e formazione del personale, uffici legali, procedimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, servizi informatici e trattamento degli utenti in essere e potenziali. Possono inoltre gestire unitariamente progettazione e direzione lavori e sicurezza e collaudo. Devono, altresì, uniformare le procedure di gara e i contratti.
6. Le Ater amministrano il patrimonio edilizio alle stesse attribuito, sia in proprietà sia in gestione, e hanno competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali, così come definite all'entrata in vigore della presente legge. L'Ater Udine dalla data di intervenuta incorporazione di cui al comma 2 ha competenza anche sulla circoscrizione elettorale di Tolmezzo.