LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2018 l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 743.265.190,01 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 94.162.093,05 euro.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle spese derivate da ripristino e riassegnazione di somme già previste da disposizioni regionali o derivate da bilanci delle Province.
4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A3 relativa alle entrate regionali.
5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A4 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
6. Con rifermento all' articolo 1, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall' articolo 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per i restanti mesi del 2019 nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A5.
7. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A6 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Le disponibilità relative alle annualità 2019, 2020 e 2021 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIOIMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2019IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2020IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2021
COSEG - Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia32.015,1426.589,3226.589,32


2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono trasferite al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia per le finalità di cui all' articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.
3. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 è destinata la spesa complessiva di 85.193,78 euro suddivisa in ragione di 32.015,14 euro per l'anno 2019 e 26.589,32 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare le somme relative a contributi già concessi nell'ambito del POR FESR 2007-2013 e non liquidate prima della chiusura del programma comunitario a causa della sospensione dei relativi procedimenti nelle more della definizione di procedimenti giudiziari a carico dei beneficiari.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 282.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", le domande di contributo presentate nell'anno 2018 ai sensi della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), rimaste inevase, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 036/Pres. Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)).
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 7.800 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui comma 33.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore del Centro di assistenza alle imprese del terziario (CATT FVG) un ulteriore rimborso forfetario per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all' articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), svolte nel 2018, a fronte dei costi sostenuti per i canoni di locazione immobiliare delle sedi e delle unità locali, i premi delle polizze assicurative per la responsabilità patrimoniale e professionale e le consulenze continuative connesse all'attività amministrativa.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, per un importo pari alle risorse già attribuite alle Camere stesse per la concessione di contributi previsti all' articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), che alla data del 15 settembre 2019 risultino non impegnabili a favore di soggetti richiedenti, risorse per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all' articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.
11. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10, le Camere di commercio comunicano alla Regione entro il 30 settembre 2019 l'importo delle risorse non impegnabili di cui al comma 10.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 1.512.140,62 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, per un importo pari alle risorse già attribuite alle Camere stesse per la concessione di contributi previsti all' articolo 30 della legge regionale 3/2015 che alla data del 15 settembre 2019 risultino non impegnabili a favore di soggetti richiedenti, risorse per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all' articolo 20 della legge regionale 3/2015 , secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.
14. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13, le Camere di commercio comunicano all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2019 l'importo delle risorse non impegnabili di cui al comma 13.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 1.817.306,10 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
16.
Al comma 4 dell'articolo 5 sexies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), le parole << entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << in coerenza con i valori indicati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione della Regione, per i propri direttori apicali >>.

17.
Alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 (Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia), la parola << congiuntamente >> è sostituita dalle seguenti: << anche congiuntamente >>.

18. Al fine della realizzazione coordinata degli interventi necessari all'adeguamento delle strutture e degli impianti del complesso termale di proprietà del Comune di Arta Terme alle normative in materia di antincendio, è autorizzata la devoluzione al Comune di Arta Terme dei contributi già concessi anche per tale finalità con i decreti di concessione n. 2581/PRODRAF del 29 novembre 2013, n. 5596/PRODRAF del 18 dicembre 2014 e n. 4860/PRODRAF dell'11 dicembre 2015 del Direttore del Servizio turismo, per la parte non ancora erogata per la realizzazione di un progetto unitario e organico di completamento degli interventi di adeguamento dello stabilimento termale medesimo alla normativa vigente per la prevenzione incendi, a copertura degli oneri da sostenere o già sostenuti.
19. Il Comune di Arta Terme presenta domanda di devoluzione dei contributi di cui al comma 18 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma aggiornato degli interventi oggetto di finanziamento.
20. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di ultimazione dei lavori e stabilite le modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi.
21.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è aggiunto il seguente periodo: << Per le medesime finalità, la verifica di disponibilità di soggetti idonei viene effettuata anche nell'ambito del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno in liquidazione. >>.

22. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2018 ai sensi dell' articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2018, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2019.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un contributo finalizzato allo sviluppo del turismo sportivo invernale e della pratica sportiva dello sci nei territori montani, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali diretti al miglioramento degli immobili destinati alle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche.
24. La domanda di contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma relativi all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
26. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << sei componenti effettivi e sei sostituti >> sono sostituite dalle seguenti: << sette componenti effettivi e sette sostituti >>;

b)
le parole << uno, esperto in scienze economico-aziendali, >> sono sostituite dalle seguenti:<< due, esperti in scienze economico-aziendali >>.

27. Per le finalità previste dall' articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2005 , come modificato dal comma 26, è destinata la spesa complessiva di 24.000 euro suddivisa in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
28. Le risorse assegnate alle Camere di commercio ai sensi dell' articolo 5, comma 76 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono ripartite con deliberazione della Giunta regionale.
29. Qualora nel caso di rifinanziamento degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres. , successivi all'1 gennaio di ciascun anno, il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del regolamento medesimo è fissato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ne dispone il rifinanziamento.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a PromoTurismoFVG per attuare, in collaborazione con i Comuni interessati, un progetto denominato "L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia" con l'obiettivo di valorizzare il rapporto tra chi frequenta gli itinerari con l'arte e la cultura che ogni territorio può offrire attraverso le proprie particolari e peculiari tradizioni culturali. Il progetto prevede la valorizzazione delle realtà ospitanti integrandolo con la rete devozionale internazionale legata ai cammini Religiosi Europei. La realizzazione di interventi è finalizzata alla valorizzazione artistica in chiave turistica dei borghi.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa, dell'elenco degli interventi da attuarsi in collaborazione con i Comuni interessati e dell'elenco delle spese da sostenersi. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e le modalità di concessione di anticipi su richiesta del beneficiario.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
33. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia un contributo per l'acquisto di un'apparecchiatura per le analisi sulla qualità del latte.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda; il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste al comma 1 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
5. Le domande di aiuto e di liquidazione di cui all'articolo 2, commi 45 e 47, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere riproposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di adeguare l'importo da richiedere nel limite massimo previsto.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
7. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di actinidia nell'anno 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, per sostenere il reddito delle imprese agricole aventi unità tecnico economica situata sul territorio regionale che producono actinidia e che conferiscono il prodotto a imprese aventi come oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata.
8. La domanda di aiuto di cui al comma 7 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata:
a) di una relazione che individui le perdite previste, corrispondenti alla differenza tra il valore delle produzioni conferite nel 2018 e il valore della media delle produzioni conferite nel quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
b) della dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento;
c) della dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , relativa ad altri aiuti o altri indennizzi per le medesime perdite.
9. L'aiuto è concesso al netto di eventuali altri aiuti o altri indennizzi ricevuti per le medesime perdite e non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda.
10. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
12. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres. (Regolamento di esecuzione dell' articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), le domande di contributo a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi sono presentate, per l'anno in corso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cantina produttori Cormons società cooperativa agricola un contributo per il completamento degli interventi di restauro delle botti previsti dall' articolo 3, comma 61, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e per la realizzazione di materiale illustrativo e divulgativo.
14. La domanda per il finanziamento di cui al comma 13 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del preventivo di spesa.
15. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
16. Per le finalità previste al comma 13 è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
17. La Regione sostiene le imprese agricole frutticole in situazioni di difficoltà finanziaria, di liquidità e di accesso al credito per la conduzione aziendale conseguenti alla perdita della produzione, alla riduzione dei ricavi annuali e all'aumento dei costi produttivi derivanti dai danni causati dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys).
18. Per le finalità di cui al comma 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
19. I finanziamenti di cui al comma 18 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando, alla superficie aziendale condotta in regione da ciascuna impresa, i valori a ettaro stabiliti con deliberazione della Giunta regionale con riguardo alle diverse colture e ai diversi livelli di infestazione rilevati in ogni Comune.
20. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata dell'indicazione della banca individuata per l'erogazione, tra quelle convenzionate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
21. I finanziamenti di cui al comma 18 non possono essere concessi più di una volta al medesimo beneficiario, sono erogati a titolo di "de minimis" secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti con la durata massima di dieci anni.
22. Al fine di garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni climatiche avverse del periodo primaverile che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dall'1 marzo al 30 giugno 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.
23.
Gli aiuti di cui al comma 22 sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis " nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

24. Gli aiuti di cui al comma 22 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.
25. I Consorzi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione in cui sono illustrate le modalità di impiego dell'alimentazione di soccorso e sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 22, il numero di alveari presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2018, la tipologia di alimento acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo nel limite massimo di 10 euro per alveare e l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1408/2013 . Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 22.
26. Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.
27. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
28. Il taglio o l'asporto di biomassa vegetale per la manutenzione delle aree in gestione alla Direzione centrale competente in materia di aree protette, biodiversità e risorse forestali sono consentiti a titolo gratuito, previa comunicazione ai Servizi competenti ai fini della verifica della compatibilità con i principi di tutela delle aree medesime. Nel caso di taglio o asporto di materiale legnoso l'entità massima consentita è inferiore a 5 metri cubi ovvero a 50 quintali. Il Servizio rispettivamente competente in materia di biodiversità o di risorse forestali, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'attività o dettare eventuali prescrizioni da rispettare. Trascorso tale termine l'attività può essere svolta.
29. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 28 è consentito il transito con mezzi a motore finalizzato esclusivamente alle suddette attività.
30. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono aggiunte le seguenti: << sentita la Commissione consiliare competente >>;

b)
dopo la lettera h bis) è aggiunta la seguente:
<<h ter) in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter), sentita la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale.>>.

31. All' articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 38 dopo le parole << della presente legge >>, sono inserite le seguenti: << e non destinati alla pesca professionale >> e le parole << attività turistico-ricreativa >> sono sostituite dalle seguenti: << attività ricreativa >>;

b)
dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:
<< 39 bis. Il pescatore che esercita l'attività mediante bilancione autorizzato ai sensi del comma 38 e installato nelle acque interne, definite dall' articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 27 della medesima legge per l'esercizio della pesca sportiva.
39 ter. L'attività di pesca sportiva con i bilancioni rispetta i divieti temporanei di pesca previsti dall' articolo 25, comma 4, della legge regionale 42/2017 e le limitazioni riepilogate nel Calendario di pesca sportiva previsto dall'articolo 26 della medesima legge.>>.

32. Al fine di valorizzare le produzioni tipiche e la biodiversità del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Slow food Friuli Venezia Giulia per la creazione di almeno quattro presidi di tutela in area montana riguardanti la salvaguardia del paesaggio rurale, dei prodotti tradizionali locali o delle pratiche di allevamento, produzione e trasformazione.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla domanda è allegata la relazione contenente la descrizione dei presidi, l'illustrazione dell'attività necessaria per la creazione dei medesimi e il relativo preventivo di spesa.
34. Il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
36.
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), dopo le parole << delle organizzazioni professionali agricole. >> sono inserite le seguenti: << Con il decreto di costituzione è quantificato il gettone di presenza spettante ai componenti esterni; il rimborso delle spese è erogato in applicazione di quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale). >>.

37. Gli oneri derivanti dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 23/1999 , come modificato dal comma 36 sono a carico del bilancio Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.
38. La Regione partecipa alle spese di funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio di Comuni denominato Consorzio Boschi Carnici, con sede in Tolmezzo, avente natura di ente pubblico non economico che concorre al perseguimento degli obiettivi della politica forestale regionale, in considerazione della preminente attività di interesse pubblico svolta dal medesimo in ambito di salvaguardia e miglioramento del patrimonio forestale.
39. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Consorzio risorse nei limiti dello stanziamento autorizzato con legge regionale. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consorzio presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali il documento di programmazione delle attività per l'anno successivo previsto dallo statuto, nonché una relazione attestante le attività realizzate e in fase di svolgimento nell'anno in corso.
40. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 il Consorzio presenta la documentazione di cui al comma 39 relativa all'anno in corso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
42. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari è autorizzata a stipulare con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) convenzioni ai sensi dell' articolo 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per lo svolgimento dei sopralluoghi da effettuare nell'ambito dell'istruttoria per l'accertamento dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
43. Per le finalità previste al comma 42 è destinata la spesa complessiva di 230.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
44. Al fine di fronteggiare le gravi perdite registrate a carico della pesca e dell'allevamento di molluschi bivalvi a causa delle criticità ambientali verificatesi nell'ultima campagna di raccolta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto per sostenere il reddito delle imprese che esercitano una o entrambe le seguenti attività:
a) pesca di molluschi bivalvi nelle acque dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone;
b) allevamento di molluschi bivalvi sul territorio regionale o nelle acque dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.
45. L'aiuto di cui al comma 44 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.
46. La domanda di aiuto di cui al comma 44 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, corredata della seguente documentazione:
a) relazione che individui le perdite economiche quantificate in misura pari alla differenza tra il valore del fatturato realizzato dalle attività di cui al comma 44 nell'ultima campagna di raccolta conclusa prima della presentazione della domanda e il valore della media dei fatturati relativi a tre campagne di raccolta afferenti al quinquennio precedente; in caso di allevamento le perdite devono essere riferite alla stessa area coltivata;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relativa alla richiesta o alla concessione di altri aiuti o indennizzi per le medesime perdite.
47. L'aiuto di cui al comma 44 è concesso in misura corrispondente alle perdite economiche quantificate ai sensi del comma 46, lettera a), ridotta dell'importo corrispondente ad eventuali aiuti o indennizzi concessi per le medesime perdite. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
48. Per le finalità previste al comma 44 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
49. In via di interpretazione autentica dell' articolo 2, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), la finalità di completamento cui è rivolto il contributo concesso all'Associazione Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine si intende alternativa a quella di ampliamento e comprensiva del recupero e della riqualificazione dell'immobile sito in Illegio di Tolmezzo di proprietà dell'Associazione medesima.
50.
Al comma 59 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole << 30 giugno 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2020 >>.

51. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nei territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) siano in possesso della ricevuta del versamento all'Unione del contributo giornaliero, determinato dalla Giunta regionale in misura non inferiore a 5 euro.>>.

b)
dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
<<5 bis. Per le finalità di cui al comma 5, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita al residenti in Regione e non, senza il versamento all'Unione del contributo giornaliero, purché abbiano inviato preventiva comunicazione alla Unione medesima utilizzando il modello pubblicato sul sito Internet della Regione, pernottino per almeno tre notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all' articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere associati a un gruppo o a un'associazione micologica;
b) essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o di altra autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana.>>;

c)
alla fine del comma 6 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: << L'invio della comunicazione di cui al comma 5 bis consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni dichiarati nella medesima. >>;

d)
al comma 7 dell'articolo 4 le parole << del comma 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << dei commi 5 e 5 bis >>;

e)
al comma 8 dell'articolo 4 le parole << del comma 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << dei commi 5 e 5 bis >> e dopo le parole << del versamento di cui al comma 5 >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero della comunicazione di cui al comma 5 bis >>;

f)
dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente lettera:
<<b bis) in violazione di quanto prescritto all'articolo 4, comma 5 bis;>>.

52. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Comma 32 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite al comma 39 da art. 3, comma 27, L. R. 13/2021
3Integrata la disciplina del comma 38 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2021
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi finalizzati ad attività di supporto relative all'attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2019, di 50.000 euro per l'anno 2020 e di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, un finanziamento per la promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti, con particolare riferimento al settore di depurazione delle acque, attività previste dall' articolo 12, comma 6, lettera b bis), della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).
4. Il finanziamento di cui al comma 3 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'AUSIR alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio delle attività di ricerca. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione delle attività, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
5. L'assegnazione di cui al comma 3 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'Aeroporto di Trieste - Friuli Venezia Giulia, fino al 75 per cento della spesa ammissibile, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, per quanto riguarda, tra l'altro, gli aiuti alle infrastrutture aeroportuali.
8. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 7, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall' articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
10. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a soggetti pubblici e alle imprese per l'acquisto di velocipedi nuovi di fabbrica, come definiti dall' articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
11. Per le finalità di cui al comma 10 sono concessi contributi nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300 euro per l'acquisto di ciascun velocipede a pedalata assistita e fino a un massimo di 1.500 euro per l'acquisto di un numero minimo di cinque velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare.
11 bis. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione, che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
12. Con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il termine massimo entro il quale deve intervenire l'acquisto dei velocipedi, nonché sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 10; con il medesimo regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
14. Per le finalità di cui al comma 12, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
15. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 18 dopo le parole << è autorizzata >> sono inserite le seguenti: << , anche mediante la concessione di contributi o l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell' articolo 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), >>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000 .>>.

c)
dopo il comma 3 dell'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, anche transfrontaliere, la Giunta regionale emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 .
3 ter. I bandi di cui al comma 3 bis disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000 .>>.

16. Per le finalità di cui all' articolo 18, comma 2, della legge regionale 15/2016 , come modificato dal comma 15, lettera a), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
17. Per le finalità di cui all' articolo 19, comma 3 bis, della legge regionale 15/2016 , come aggiunto dal comma 15, lettera c), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
18. Il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui all' articolo 3, comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'anno 2019, è prorogato al 30 settembre 2019.
19. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/2018 , è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
20.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2018 dopo le parole << e dell'ecosistema connesso >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per la realizzazione di manufatti provvisori e per l'acquisizione di dati topografici nell'ambito della sperimentazione >>.

21. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 5, della legge regionale 14/2018 , come modificato dal comma 20, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
22. In attuazione dell' articolo 30 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), e fatte salve le disposizioni in merito alle riduzioni previste al numero 3.2 dell'Allegato I del medesimo decreto legislativo, le tariffe relative alle ispezioni finalizzate al controllo degli stabilimenti a rischio incidente rilevante "di soglia inferiore" di cui alla Tabella II, dell'Appendice 1 - Tariffe, dell'Allegato I ( articolo 30) del decreto legislativo 105/2015 , sono ridotte del 50 per cento.
23. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore degli stabilimenti di cui al comma 22, con il modulo di cui alla Sezione A2 dell'Allegato 5 del decreto legislativo 105/2015 .
24. I gestori degli stabilimenti versano alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le tariffe di cui al comma 22 entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione, secondo le modalità indicate nella comunicazione medesima e trasmettono alla struttura regionale competente, l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della tariffa.
25. In caso di ritardo nel versamento della tariffa di cui al comma 22 è dovuto il pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella comunicazione di cui al comma 24.
26. In attuazione degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 105/2015 , ai fini dell'effettuazione delle ispezioni negli stabilimenti di cui al comma 22, la Regione si avvale della collaborazione del Dipartimento regionale dei vigili del fuoco, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), mediante la stipula di una convenzione disciplinante il coordinamento delle attività ispettive, nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA.
27. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 24, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
28. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 25, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
29.
Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è sostituito dal seguente:
<<8. Al fine di promuovere e garantire il corretto e sostenibile utilizzo delle risorse geotermiche, delle acque minerali, termali e di sorgente e dei giacimenti minerari, nonché al fine di aggiornare la banca dati regionale delle strutture tettoniche e acquisire elementi essenziali per la conoscenza geologica del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli studi, mediante la stipula, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 , di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse.>>.

30. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 8, della legge regionale 31/2017 , come sostituito dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
31.
Al comma 17 bis dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dopo le parole << controllo ambientale, >> sono inserite le seguenti: << per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio regionale, >>.

32. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009 , come modificato dal comma 31, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
33.
Al comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole << fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile che, in ogni caso, non può superare il 12 per cento dell'importo dei lavori >>.

34. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 12, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
35. Al fine di individuare le criticità del Lago dei Tre Comuni e proporre le conseguenti soluzioni finalizzate a recuperare le condizioni di naturalità del lago stesso e a garantirne la fruibilità, anche ai fini turistici, in conformità al Piano regionale di tutela delle acque, è istituito presso la Direzione centrale ambiente ed energia, il tavolo tecnico denominato Laboratorio Lago dei Tre Comuni.
36. Il Laboratorio Lago dei Tre Comuni è istituito con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente ed è composto nel seguente modo:
a) un rappresentante e un esperto, designati dalla Direzione centrale ambiente ed energia;
b) un esperto designato dal Comune di Bordano;
c) un esperto designato dal Comune di Cavazzo Carnico;
d) un esperto designato dal Comune di Trasaghis;
e) un rappresentante di ARPA.
37. Al tavolo tecnico di cui al comma 35:
a) può partecipare un rappresentante dell'Autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
b) possono essere invitati a partecipare i soggetti portatori di interesse individuati in relazione alla tematica di volta in volta affrontata.
38. Il Laboratorio Lago dei Tre Comuni è convocato e coordinato dal Direttore della struttura regionale di cui al comma 35.
39.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme in materia ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), è abrogato.

40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
41.  
( ABROGATO )
42.  
( ABROGATO )
43.  
( ABROGATO )
(8)
44.  
( ABROGATO )
(9)
45.  
( ABROGATO )
46.  
( ABROGATO )
47.  
( ABROGATO )
48.  
( ABROGATO )
49. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera jj) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
<<jj bis) canalizzazione: rivestimento, parziale o totale, delle sponde o del fondo dell'alveo di un corso d'acqua con materiali artificiali, progettato per la regolarizzazione della sezione e dell'assetto plano-altimetrico in funzione delle caratteristiche dei deflussi, con la finalità di salvaguardare la sicurezza e la stabilità di insediamenti e di infrastrutture;>>;

b) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) interventi di canalizzazione.>>;

2)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Non si configurano quali interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione di cui al comma 1, lettere d) e d bis), gli interventi relativi alle opere idrauliche esistenti, comprese la modifica o l'estensione dell'opera e la manutenzione dell'alveo mediante la movimentazione o l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica dell'opera e della sezione originaria di deflusso.>>.

50. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d bis), e comma 2 bis, della legge regionale 11/2015 , come inseriti dal comma 49, lettera b), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di aree e immobili da destinare alle finalità di cui all' articolo 4, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).
52. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 53, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento di acquisto e di una perizia di stima del relativo valore.
53. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 51, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
54. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
55. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole sostituite al comma 11 da art. 4, comma 21, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 21, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 21, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 40, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Parole sostituite al comma 52 da art. 5, comma 40, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Parole sostituite al comma 24 da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
7Parole sostituite al comma 26 da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
8Comma 43 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
9Comma 44 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
10Comma 45 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
11Comma 46 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
12Comma 47 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
13Comma 48 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
14Comma 41 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi da 6 a 10, L.R. 25/2016.
15Comma 42 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi da 6 a 10, L.R. 25/2016.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1.
L' articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), è sostituito dal seguente:
<< Art. 39
 (Istituzione anagrafe edilizia scolastica regionale)
1. L'anagrafe edilizia scolastica regionale utilizza l'applicativo informatico ministeriale previsto in sede di Conferenza unificata 6 settembre 2018 per l'aggiornamento in tempo reale dei dati relativi agli edifici scolastici da parte degli Enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
2. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con altre Regioni per la gestione condivisa, anche onerosa, di attività comuni relative alla gestione dell'anagrafe edilizia scolastica e all'implementazione di eventuali manutenzioni evolutive.
3. La Regione, anche attraverso l'acquisizione di competenze informatiche sul mercato, supporta gli Enti locali competenti, fornisce gli accessi e la formazione.
4. Gli Enti locali sono titolari dei dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio e provvedono all'aggiornamento degli stessi. Le eventuali domande di contributo presentate dagli Enti locali che non hanno provveduto all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe regionale sono considerate non accoglibili.>>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 39 della legge regionale 13/2014 , come sostituito dal comma 1, è destinata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 68.510 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2019, di 40.980 euro per l'anno 2020 e di 7.530 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 30.126 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
3.
Alla Tabella R " Concertazione investimenti di sviluppo UTI e comuni non in UTI - anni 2019-2021 ", relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per l'intervento di investimento di edilizia scolastica " Intervento Istituto Bachmann di Tarvisio " riportato al numero progressivo 108, l'ente beneficiario viene modificato da UTI del Friuli centrale a Comune di Tarvisio.

4. In via transitoria, i titolari delle domande presentate per iniziative di acquisto e contestuale recupero di cui all' articolo 18, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), in data antecedente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione delle disposizioni introdotte dall' articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), non già oggetto di archiviazione, possono modificare l'iniziativa indicata nella domanda medesima in iniziativa di acquisto, anche se già intervenuto, su specifica istanza da presentare entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contributo per le domande interessate dalla modifica di cui al comma 4 è concesso ed erogato con le modalità e per l'importo previsto per le iniziative di solo acquisto, purché alla data di acquisizione della proprietà l'immobile possieda i requisiti di abitabilità o agibilità.
6.
Prima del comma 73 bis dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), è inserito il seguente:
<<73.1 Con riferimento agli interventi previsti ai commi da 36 a 42 e da 71 a 74 sono altresì ammessi a contributo lavori ulteriori, accessori e di completamento, finalizzati agli interventi sugli immobili individuati dalle norme citate.>>.

7. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 73.1, come inserito dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. All' articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 8 le parole << relativa all'esecuzione di tali opere o di studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati al recupero, ove già individuato >> sono sostituite dalle seguenti: << , di redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e per ulteriori spese tecniche, generali e di collaudo necessarie all'esecuzione di tali opere >>;

b)
al comma 9 dopo le parole << Direzione centrale infrastrutture e territorio >> sono inserite le seguenti: << , entro il 30 settembre di ogni anno. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019 >>;

c)
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
<<9 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 9 sono archiviate.>>;

d)
al comma 10 le parole << di progettazione >> sono soppresse;

e)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo per gli incarichi e l'impegno dell'Ente all'affidamento degli stessi entro il termine di cui al comma 10, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato delle aree e degli edifici per i quali si chiede il finanziamento.>>;

f)
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
<<13 bis. Nel caso di interventi finanziati con fondi regionali da realizzarsi a cura degli Enti locali, le spese destinate a garantire la sicurezza degli utenti e gli apprestamenti necessari a dare continuità allo svolgimento dei servizi pubblici che risultino pregiudicati a causa dell'esecuzione dei lavori, trovano copertura nel quadro economico dell'opera, nei limiti strettamente necessari alla messa in esercizio delle strutture.>>.

9. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 8, della legge regionale 45/2017 , come modificato dal comma 8, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
10.
Al comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole << , inquadrato in categoria D >> sono soppresse.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Lorenzo martire di Forgaria nel Friuli un finanziamento per il completamento della ricostruzione del campanile della chiesa di San Nicolò distrutto dagli eventi sismici del 1976, in Forgaria nel Friuli.
12. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 11 il legale rappresentante della parrocchia interessata presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 11 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.
14. Per la finalità prevista dal comma 11 è destinata la spesa di 110.680,98 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
15. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici, è autorizzata a confermare il finanziamento decennale costante di 80.000 euro annui e il contributo in conto capitale di 413.165,52 euro, destinati con decreto 20 ottobre 2009, n. 2130/ALP/4 ai lavori di restauro e ricomposizione della torre dell'orologio del castello di Gemona del Friuli, già concessi e interamente erogati con decreto n. 2588 del 2004, autorizzando il Comune di Gemona all'utilizzo delle economie contributive conseguite nella realizzazione dell'opera, per i lavori di valorizzazione di via Altaneto, volti a consentire una più estesa praticabilità e visitabilità del compendio del castello anche in termini di attrattività turistica.
16. Per le finalità previste dal comma 15 il Comune inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa contenente il quadro economico aggiornato riferito all'intervento originario e quello relativo all'intervento autorizzato dal comma 15, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei nuovi lavori. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
17.
Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), dopo le parole << per gli anni 2018-2019 >> sono inserite le seguenti: << -2020 >>.

18. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 16, della legge regionale 20/2018 , come modificato dal comma 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
19. All' articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1.1 quater è inserito il seguente:
<<1.1 quinquies. In seguito a positiva valutazione di incidenza ecologica da parte dell'autorità competente, le fattispecie di cui al comma 1.1 sono autorizzate nelle aree di cui al comma 1 interessate, anche parzialmente, da attività militari che utilizzino veicoli a motore.>>;

b)
al comma 1.2 dopo le parole << superiori a 50 chilometri. >> è aggiunto il seguente periodo: << Nelle autorizzazioni di cui al comma 1.1 quinquies i canoni sono aumentati del 20 per cento. >>.

20.  
( ABROGATO )
(1)
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati a interventi edilizi di particolare pregio architettonico in zone A e B0 o in aree o singoli edifici alle stesse assimilate entro la misura massima dell'80 per cento del costo complessivo dell'intervento, ferma restando la disciplina in materia di aiuti di Stato.
22. Con apposito regolamento sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del finanziamento, nonché la costituzione di apposita Commissione per la valutazione degli interventi finanziabili, la cui composizione è definita con deliberazione della Giunta regionale, con la presenza necessaria di un membro designato dalla locale Soprintendenza. Il parere favorevole della Commissione ha effetto di variante rispetto alla strumentazione urbanistica comunale qualora vi sia il previo parere favorevole del Sindaco del Comune in cui ricade l'intervento proposto, su conforme determinazione del Consiglio comunale. In tale caso l'intervento opera in deroga alle eventuali prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco previste dal regolamento edilizio comunale.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
24. Per le finalità di cui al comma 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
25. L'Amministrazione regionale al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi energetici è autorizzata a concedere contributi di tipo straordinario a favore di soggetti privati residenti in Friuli Venezia Giulia, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati esclusivamente alle utenze domestiche.
26. Gli incentivi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore centrale competente, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande, le condizioni per l'accesso e l'erogazione del finanziamento, nonché la sua misura, anche in deroga alle disposizioni contenute al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
26 bis. Con riferimento agli incentivi concessi ai sensi del comma 26 il vincolo di destinazione stabilito dall' articolo 32 della legge regionale 7/2000 è limitato alla durata di due anni dall'erogazione del contributo.
26 ter. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2020 sono in ogni caso archiviate.
27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
28. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle Amministrazioni comunali della Regione, contributi a sostegno di spese di investimento, per interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici, per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio ai sensi della normativa vigente.
29. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
30. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
31. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 29, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
32. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
33. Al fine di consentire al Comune di Duino Aurisina di perfezionare la convenzione con il Consorzio di sviluppo industriale monfalconese per la delegazione amministrativa intersoggettiva diretta alla realizzazione di opere infrastrutturali a favore dello sviluppo produttivo, prodotti ittici, in particolare mitili, e turistico del Villaggio del Pescatore per le quali il Comune ha già ottenuto il finanziamento PO FEAMP di 450.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Duino Aurisina le risorse necessarie per provvedere alla copertura dei costi relativi alle spese proprie per le attività tecniche e di stazione appaltante non coperte all'interno del quadro economico dell'opera.
34. Ai fini di cui al comma 33 il Comune di Duino Aurisina presenta alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa per i costi da sostenere. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 47.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università di Udine, Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura, un contributo per la prosecuzione delle attività di ricerca sulla resilienza ai terremoti svolta dal laboratorio SPRINT in partnership con l'Unesco.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di protezione civile, corredata della descrizione delle attività da realizzare, del preventivo di spesa e della richiesta di eventuale anticipo fino all'intero importo del contributo. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini di rendicontazione e la concessione di anticipi su eventuale richiesta del beneficiario.
38. La rendicontazione è effettuata con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno in cui è concesso il contributo.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.
40. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Comma 20 abrogato da art. 3, comma 13, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 26 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Comma 26 ter aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Integrata la disciplina del comma 25 da art. 122, comma 1, L. R. 6/2021
5Integrata la disciplina del comma 25 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di consentire la realizzazione di barriere fonoassorbenti e altre opere correlate all'intervento di realizzazione del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di secondo livello di Cervignano del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo al Comune di Cervignano del Friuli, integrativo delle risorse già concesse per la realizzazione della predetta infrastruttura di interscambio passeggeri.
2. La domanda di concessione di contributo è presentata con le modalità fissate all' articolo 4, comma 24, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Friuli Venezia Giulia Strade SpA un contributo finalizzato a implementare le protezioni della rete stradale regionale poste in prossimità delle curve pericolose al fine di aumentare la sicurezza stradale anche attraverso l'installazione di nuove tipologie di guardrail.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
6. Agli Enti locali interessati da situazioni di criticità derivanti dai trasporti eccezionali effettuati sui loro territori, l'Amministrazione regionale concede contributi per il finanziamento di opere di manutenzione o di riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità e di opere connesse alla funzionalità delle stesse. La Giunta regionale con successiva deliberazione definisce criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento che può coprire l'intero costo delle opere.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
8. All' articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'utilizzo di titoli di viaggio emessi dalle aziende di trasporto pubblico locale in applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4 bis, da parte di soggetti non aventi i requisiti previsti per legge o l'utilizzo degli stessi titoli di viaggio con modalità difformi da quelle definite dalla deliberazione giuntale di cui all'articolo 34, comma 4 ter, comportano una sanzione amministrativa pari al doppio del valore del titolo di viaggio, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), oltre al ritiro del titolo di viaggio stesso. Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.>>;

b)
al comma 4 dopo le parole << delle violazioni di cui ai commi 1, 2 >> sono inserite le seguenti: << , 2 bis >>;

c)
al comma 13 dopo le parole << prevista dai commi 1, 2 >> sono inserite le seguenti: << , 2 bis >>.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, anche a titolo oneroso, o a richiedere in disponibilità, i sedimi e le eventuali pertinenze delle tratte ferroviarie dismesse o fuori esercizio e quindi non più utilizzate per il trasporto ferroviario, presenti sul territorio regionale e funzionali allo sviluppo della mobilità ciclistica come definita dalla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).
10. Per le finalità di cui al comma 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì alla sottoscrizione di specifici accordi con il proprietario del sedime ferroviario e con gli Enti locali interessati alla valorizzazione in chiave ciclistica dei sedimi ferroviari e delle relative pertinenze.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
12.  
( ABROGATO )
(1)
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del centro intermodale, finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia.
14. Entro il 30 settembre 2019 la Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
15. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
16. Il contributo di cui al comma 13 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
17. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019, di 4.500.000 euro per l'anno 2020 e di 5.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
18. Al fine di consentire il miglioramento della viabilità di accesso e della funzionalità del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di secondo livello di Gemona del Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Gemona del Friuli.
19. La domanda di concessione di contributo è presentata con le modalità fissate all' articolo 4, comma 24, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
21. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 46, comma 1, lettera s), L. R. 11/2022
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico della conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale di cui all' articolo 25 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) di Spilimbergo per acquistare la proprietà e i relativi diritti di sfruttamento di raccolte, fondi e altri materiali fotografici di interesse regionale, nonché per investimenti tecnologici.
2. Il procedimento contributivo di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito della convenzione triennale tra la Regione e il CRAF, prevista dall' articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2014 .
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
4.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis
 (Museo regionale etnografico storico e sociale)
1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce appositi indirizzi strategici e approva lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC e i Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che intendono aderire al MESS.
3. La convenzione di cui al comma 2 delinea l'assetto organizzativo del MESS, i rapporti interni, la disciplina fondamentale per il suo funzionamento, le modalità di collaborazione e di funzionamento, nonché i servizi destinati all'utenza.
4. Qualora uno o più musei di carattere etnografico, storico o sociale intendano aderire al MESS dopo la sua costituzione, ne danno comunicazione all'ERPAC, entro il 30 giugno di ogni anno, che provvede a integrare la convenzione entro il 31 ottobre successivo alla comunicazione.
5. La Regione assicura la valorizzazione, la piena accessibilità e la massima fruibilità, anche ai fini del turismo culturale, del MESS, concedendo ai musei che ne fanno parte contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sostegno di progetti di investimento e di riallestimento dei musei medesimi, nonché per lavori di straordinaria manutenzione dei relativi edifici, realizzati in coerenza con il modello e gli standard definiti dalla Giunta regionale per il MESS, la cui misura è stabilita con la legge regionale di stabilità.
6. La Regione promuove altresì la costituzione della Rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia, di seguito Rete.
7. Possono far parte della Rete il MESS e gli altri Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che non hanno aderito al MESS.
8. La Regione assicura la valorizzazione del MESS e della Rete anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
9. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS e della Rete.>>.

5. Al fine di favorire l'avvio del MESS, in sede di prima applicazione i finanziamenti di cui all' articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 23/2015 , come inserito dal comma 4, relativi all'anno 2019, sono concessi dall'ERPAC sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, previo trasferimento delle relative risorse all'ente medesimo; l'ERPAC può altresì utilizzare direttamente le risorse trasferitegli per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, medesimo.
6. Alle finalità di cui ai commi 8 e 9 dell' articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 , come inserito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 616.525,19 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
8. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla costituzione del Museo etnografico regionale di storia sociale - MESS e alla valorizzazione della rete museale della Carnia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro alla Fondazione Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani" a sostegno di progetti di investimento e di riallestimento del Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani", nonché per lavori di straordinaria manutenzione dei relativi edifici.
9. La Fondazione Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
10. Sono ammissibili le spese di cui all' articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché quelle per l'acquisto di arredi e attrezzature per il riallestimento del Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani" sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda.
11. La concessione del contributo di cui al comma 8 è disposta in via definitiva, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, sulla base della documentazione di cui al comma 9 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.
12. Il contributo di cui al comma 8 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo dello stanziamento previsto.
13. Il contributo viene erogato in unica soluzione anticipata all'atto della concessione.
14. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
15. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
16. L'Amministrazione regionale istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di cultura e sport l'Albo Circolo Virtuoso FVG al fine di incrementare l'apporto dei privati che sostengono, anche attraverso sponsorizzazioni, attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, innescando un circolo virtuoso nell'ambito del territorio regionale.
17. Gli interventi di sostegno di cui al comma 16 devono essere localizzati sul territorio regionale.
18. Con regolamento regionale sono definite, in particolare, le modalità e i termini di inserimento dei privati nell'Albo Circolo Virtuoso FVG, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.
19. La Regione, tramite l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC e l'Agenzia regionale PromoTurismoFVG, valorizza con ogni idoneo strumento i privati che sostengono gli interventi di cui al comma 16.
20. Per le finalità derivanti dal comma 19 si provvede, relativamente alle risorse da destinare all'ERPAC, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle risorse da destinare a PromoTurismoFVG, a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:
a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da:
1) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
2) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;
3) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;
4) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
b) i progetti d'intervento previsti all' articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
22 bis. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal comma 22, lettera a), numeri 2) e 3), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.
23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nei seguenti importi minimi:
a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
b) 3.000 euro per le piccole imprese;
c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.
24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.
25.  
( ABROGATO )
26. Ai soggetti di cui al comma 22 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 29, nelle seguenti misure:
a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera a);
b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera b).
27. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale tra i progetti di cui al comma 22, lettere a) e b) e, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) del comma 22, fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e i progetti concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale.
28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.
29. Con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare:
0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 22 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale e del valore economico complessivo degli interventi stessi;
a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;
c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;
d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;
e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 28.
30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede a integrare la convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 2, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).
31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
32. All' articolo 13 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 25 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato. >>;

b)
al comma 25 ter dopo le parole << Comitato organizzatore >> sono aggiunte le seguenti: << , a cui è autorizzata a partecipare la Regione >>;

c)
dopo il comma 25 ter è inserito il seguente:
<<25 quater. Il Comitato organizzatore, per le attività da questo specificatamente richieste, può avvalersi delle strutture di PromoTurismoFVG. Il Comitato potrà altresì avvalersi di un'unità di personale messa a disposizione dalla Regione anche con riferimento a specifici incarichi qualora previsti dall'atto costitutivo del Comitato stesso. In tale ultimo caso, al dipendente regionale è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo erogato dall'Amministrazione regionale e a carico del Comitato organizzatore nell'ambito del finanziamento di cui al comma 25 bis, la cui misura è stabilita dal Comitato medesimo tra un minimo di 6.000 euro e un massimo di 12.000 euro lordi annui. Al dipendente in questione spetta inoltre il trattamento economico accessorio previsto dai contratti regionali in relazione alle specifiche attività che il Comitato stesso disporrà e liquiderà; al pagamento provvede l'Amministrazione regionale fatto salvo il successivo rimborso da parte del Comitato a valere sulle risorse di cui al comma 25 bis.>>.

33. Per le finalità di cui all' articolo 13, comma 25 quater, della legge regionale 29/2018 , come inserito dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
34. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 13, comma 25 quater, della legge regionale 29/2018 , come inserito dal comma 32, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
35. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 16 e 17, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una proroga delle attività previste per l'annualità 2018 fino al 31 dicembre 2019.
36.
Al comma 25 quater dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << 31 dicembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2020 >>.

37. L'Amministrazione regionale si avvale, per la valutazione dell'impatto delle politiche regionali in materia di cultura e di sport, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali, della collaborazione di PromoTurismoFVG nell'ottica di uno sviluppo integrato della cultura, dello sport e del sistema turistico regionale, a supporto delle attività di programmazione, progettazione, gestione e valutazione delle politiche e degli interventi di competenza regionale.
38. Con deliberazione della Giunta regionale, presentata di concerto tra gli Assessori competenti in materia di cultura e di turismo, è approvato annualmente il programma di attività, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento.
39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per l'anno 2019 e di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
40. Al fine di potenziare l'attrattività turistica e culturale del territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, alle Associazioni culturali e agli enti ecclesiastici, proprietari di immobili o aree site nel territorio regionale su cui insistono siti archeologici paleocristiani minori, per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei siti medesimi. I siti oggetto di finanziamento sono individuati d'intesa tra l'Amministrazione regionale e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del FVG del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.
41. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi con la procedura automatica di cui all' articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
41 bis. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi, entro il limite massimo di 300.000 euro, in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di incentivo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente l'incentivo e rientranti nelle categorie individuate dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
41 ter. Sono ammissibili a incentivo gli interventi di valorizzazione, come definita dall' articolo 6 del decreto legislativo 42/2004 , dei siti archeologici paleocristiani minori individuati ai sensi del comma 40.
41 quater. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 40, corredate del quadro economico dell'intervento da realizzare, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno, a pena di inammissibilità.
41 quinquies. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande, registrate secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, sulla base del quadro economico di cui al comma 41 quater, nei limiti di cui al comma 41 bis e delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande medesime.
41 sexies. Per la concessione e la erogazione dei contributi di cui al comma 40, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 .
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
43. All' articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << manifestazioni lirico-operistiche prodotte >> è inserita la seguente: << preferibilmente >>;

b)
al comma 1 le parole << legge finanziaria >> sono sostituite dalle seguenti: << legge di stabilità >>;

c)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Le condizioni di attuazione del comma 1, primo periodo, possono essere verificate su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 1, da un apposito tavolo di coordinamento convocato ad hoc dall'Assessore alla cultura.>>.

44. Alle finalità di cui all' articolo 15, comma 1, della legge regionale 16/2014 , come modificato dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
45. Per le finalità previste dal combinato disposto dell' articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e dell'articolo 7, commi 10 e 11, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), al fine di procedere con lo scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2), approvata con il decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 990/CULT del 17 aprile 2019, è destinata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare quota parte dei contributi pluriennali concessi ai Comuni in attuazione di accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Regione per la realizzazione di nuovi interventi destinati agli impianti sportivi oggetto degli accordi di programma medesimi, fermo restando l'importo complessivamente concesso.
47. Ai fini del comma 46 la quota parte ammissibile a conferma può derivare da economie contributive ovvero da nuova valutazione degli interventi necessari alla piena fruibilità degli impianti sportivi.
48. In attuazione del comma 46 i Comuni presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, con la documentazione funzionale alla rendicontazione dei contributi ovvero a seguito dell'approvazione del primo livello di progettazione inerente il nuovo intervento proposto, domanda di conferma riferita al singolo contributo concesso, corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conferma ai sensi del comma 46;
b) relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma, relativi al nuovo intervento.
49. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 48, la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale cultura e sport, si pronuncia sulla domanda e provvede, del caso, a quantificare la quota di contributo da confermare a favore del nuovo intervento.
50. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 49, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma della quota parte del contributo oggetto della domanda di cui al comma 48, nonché alla fissazione dei termini procedimentali, secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002 .
51. Per le finalità cui al comma 46, in sede di prima applicazione, con riferimento ai soli procedimenti di rendicontazione per i quali non sia intervenuto il provvedimento conclusivo entro il termine del 30 settembre 2019, i Comuni presentano la domanda di cui al comma 48, entro il 31 marzo 2020, con facoltà di dedurre interventi già realizzati, tra i quali le opere di urbanizzazione o le infrastrutture viarie, che i Comuni dichiarino essere funzionali alla migliore accessibilità degli impianti di cui al comma 46 medesimo.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini di Pravisdomini il contributo concesso con decreto n. 1119/Pers. - SP1 del 12 maggio 2009, ai sensi della legge regionale 8/2003 , a valere sui fondi 2008, per i lavori di "Adeguamento spogliatoi presso il campo sportivo comunale", al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) i lavori oggetto del contributo siano completati e siano stati legittimamente realizzati;
b) l'immobile oggetto dell'intervento sia fruibile in sicurezza;
c) l'ente pubblico proprietario dell'immobile attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b).
53. Per le finalità di cui al comma 52, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata delle dichiarazioni ovvero attestazioni di cui al comma 52.
54. È data facoltà all'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini di trasmettere, contestualmente alla domanda di cui al comma 53, la documentazione funzionale al rendiconto del finanziamento, deducendo anche le spese derivanti dagli interessi passivi generati dal mutuo stipulato a finanziamento dell'intervento.
55. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 53, a confermare il contributo di cui al comma 52 e a fissare un nuovo termine di rendicontazione ovvero, qualora il beneficiario eserciti la facoltà di cui al comma 54, a confermare il contributo e contestualmente approvare, ricorrendone i presupposti, la documentazione dedotta a rendiconto.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire le quote non ancora erogate del contributo ventennale costante di 24.976 euro annui, concesso ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 e confermato con decreto 1152/CULT del 3 giugno 2011 a favore dell'intervento di "recupero parziale della ex sede della scuola elementare del capoluogo e restauro della fontana Villafuori", in un contributo in conto capitale.
57. Per le finalità di cui al comma 56 il Comune di Paularo, ai fini della conferma del contributo, presenta istanza al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione aggiornata di cui all' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
58. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 224.784 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
59.
Dopo il capo VIII del titolo III della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<CAPO VIII BIS
 CONTENITORI CULTURALI E CREATIVI
Art. 30 bis
 (Contenitori culturali e creativi)
1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:
a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile;
b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.
3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:
a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).
4. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:
a) per gli interventi di cui al comma 2, lettera a):
1) valorizzazione di collezioni e di archivi creativi e di design presenti sul territorio regionale;
2) supporto a progetti di rilevanza internazionale radicati nel tessuto istituzionale del territorio;
3) creazione di spazi multimediali e percorsi sensoriali suscettibili di richiamo culturale, creativo, educativo e turistico;
b) per gli interventi di cui al comma 2, lettera b):
1) quantità e qualità di mostre ed esposizioni temporanee e permanenti a carattere internazionale;
2) quantità e qualità di percorsi didattici e formativi, anche professionalizzanti;
3) quantità e qualità di laboratori sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;
4) quantità e qualità di workshop e progetti specialistici sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;
5) quantità e qualità di eventi e convegni a carattere seminariale.
5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.
7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.>>.

60. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, la domanda di contributo di cui all' articolo 30 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 59, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
61. Per l'anno 2019 sono ammissibili a contributo le spese di cui all' articolo 30 bis, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 59, sostenute dall'1 luglio 2019.
62. Per le finalità previste dall' articolo 30 bis, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 59, è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
63. Per le finalità previste dall' articolo 30 bis, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 59, è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
64. Le spese sostenute entro il 30 giugno 2019 con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza e a valere sull'avviso straordinario per i Comuni, approvati con deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1690, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2019.
65. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. , le domande di concessione dei contributi sono presentate al Servizio competente in materia di sport, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall' articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web.
66. Al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici, in sede di prima applicazione, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport sono individuate le linee contributive previste dal decreto del Presidente della Regione 201/2016 cui si applicano le modalità di presentazione delle domande ai sensi del comma 65 e le relative decorrenze.
67. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, a favore dei Comuni che ne facciano richiesta, per interventi di manutenzione straordinaria dei "Musei del Risorgimento" di loro proprietà, fino al 100 percento della spesa ritenuta ammissibile.
68. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
69. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
70. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 67, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
71. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Associazioni volontari combattenti e d'arma e ad altri enti o associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie anche la conservazione della memoria o il recupero di siti storici un contributo straordinario per le manutenzioni e la preservazione o il recupero dei siti di valore storico della Prima e/o Seconda Guerra Mondiale.
73. Per le finalità di cui al comma 72, la Regione riconosce in favore di ciascuna Associazione un contributo massimo di 5.000 euro.
74. Il contributo di cui al comma 72 è erogato con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa.
75. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
76. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 29 da art. 6, comma 25, L. R. 16/2019
2Comma 40 sostituito da art. 6, comma 20, lettera a), L. R. 16/2019
3Comma 41 sostituito da art. 6, comma 20, lettera b), L. R. 16/2019
4Comma 41 bis aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
5Comma 41 ter aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
6Comma 41 quater aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
7Comma 41 quinquies aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
8Comma 41 sexies aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
9Parole soppresse al comma 25 da art. 6, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10Comma 5 sostituito da art. 6, comma 26, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11Comma 51 sostituito da art. 6, comma 44, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole aggiunte alla lettera a) del comma 22 da art. 6, comma 33, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020. La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 29 del presente articolo, come previsto dall'articolo 6, comma 34, della L.R. 24/2019.
13Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 10/2020
14Comma 27 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 13/2020
15Parole aggiunte al comma 22 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
16Parole aggiunte al comma 23 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
17Lettera a) del comma 22 sostituita da art. 6, comma 36, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
18Comma 22 bis aggiunto da art. 6, comma 36, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
19Comma 23 sostituito da art. 6, comma 28, lettera a), L. R. 13/2023
20Comma 25 abrogato da art. 6, comma 28, lettera b), L. R. 13/2023
21Lettera 0a) del comma 29 aggiunta da art. 6, comma 28, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 8
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 3, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'importo complessivo di 38.000 euro per la prosecuzione nell'anno 2019 del servizio di educazione scolastica, a favore delle Istituzioni scolastiche paritarie di seguito indicate:
a) "La Quercia Società cooperativa sociale" di Trieste, Ente gestore della Scuola dell'infanzia Opera San Giuseppe - Casa della Fanciulla di Trieste;
b) "Collegio Immacolata delle Salesiane di Don Bosco" di Conegliano, Ente gestore della Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice di Trieste;
c) "Istituto delle Orsoline Figlie di Maria Immacolata di Verona", Ente gestore della Scuola dell'infanzia Sacro Cuore - Suore Orsoline F.M.I. di Trieste;
d) "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola dell'infanzia The Mills English School di Udine.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, per la copertura di spese elencate all'articolo 16, comma 3, e con l'osservanza delle modalità di cui all' articolo 18, comma 2, della legge regionale 13/2018 .
3. Il riparto delle risorse tra le quattro Istituzioni scolastiche beneficiarie viene effettuato applicando i criteri individuati dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2018 .
4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 settembre 2018.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 38.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
6.  
( ABROGATO )
(6)
7.
Dopo il comma 24 quater dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono inseriti i seguenti:
<<24 quinquies. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'ampliamento delle sedi didattiche e per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica e dei laboratori funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa. Il contributo è destinato alle fondazioni ITS di seguito indicate:
a) all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'ampliamento della sede e per l'implementazione della dotazione didattica e strumentale nella misura di 120.000 euro a valere per l'anno 2019;
b) alla fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnico Superiore un contributo straordinario per la realizzazione del laboratorio per lo sviluppo delle competenze della meccatronica e di robotica nella misura di 120.000 euro, di cui 85.000 euro a valere per l'anno 2019 e 35.000 euro a valere per l'anno 2020.
24 sexies. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 24 quinquies è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
24 septies. È fatto obbligo alle Fondazioni di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.>>.

8. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 24 quinquies, della legge regionale 18/2011 , come inserito dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro suddivisa in ragione di 205.000 euro per l'anno 2019 e di 35.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
9.
Il comma 1 dell'articolo 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di giungere alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete, anche in collaborazione con le Università regionali e con gli altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto della convenzione.>>.

10. Per le finalità previste dall' articolo 40 bis, comma 1, della legge regionale 13/2018 , come sostituito dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali ai fini di un ammodernamento che consenta di stare al passo con l'innovazione tecnologica e di mantenere quindi un sistema scolastico all'avanguardia. Tali attrezzature sono destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
12. Per le finalità di cui al comma 11 l'Amministrazione regionale riconosce in favore di ciascun Comune un unico contributo massimo di 20.000 euro, con obbligo di compartecipare alle spese sostenute nella misura del 10 per cento per i Comuni fino a 3.000 abitanti, 20 per cento per i Comuni da 3.001 a 15.000 abitanti e nella misura del 25 per cento, per i Comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti.
13. Per beneficiare del contributo di cui al comma 11, ciascun Comune può presentare unicamente una domanda, indicando l'Istituto o gli Istituti destinatari della misura contributiva, alla Struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 11 con modalità a sportello ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Nel decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione, liquidazione e anticipazione.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti statali di istruzione professionale e anche agli istituti tecnici statali con sede in regione, contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, all'adeguamento dell'impiantistica e delle strutture laboratoriali ai fini di un ammodernamento delle attrezzature e strutture didattiche che consenta di migliorare l'aderenza della formazione professionale al mondo del lavoro.
17. Il contributo di cui al comma 16 è concesso nella misura massima di 30.000 euro per Istituto, a seguito della presentazione della domanda da parte degli Istituti interessati alla Direzione centrale competente in materia di formazione, entro il 31 marzo 2020. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 .
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della Diocesi di Trieste per la realizzazione di un progetto denominato "Toward T.R.I.E.S.T.E.c. - Trieste Research Institute on Ethics, Science and Theology in Ecumenical context" rivolto a esperti, al grande pubblico e alle scuole con l'obiettivo dell'approfondimento del rapporto tra scienza e fede in relazione agli sviluppi della scienza e della tecnica e al cosiddetto pluralismo culturale e religioso. Il progetto prevede l'organizzazione un convegno teologico internazionale, in collaborazione con il mondo accademico, la realizzazione di eventi formativi e informativi a più livelli e di eventi formativi per le scuole di ogni ordine e grado.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e la concessione di anticipi su richiesta del beneficiario. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
21. Per le finalità previste al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro per gli anni 2019-2020 suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei bei e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
22. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), il termine per la presentazione dei rendiconti relativi all'anno scolastico 2017/2018 è fissato al 31 agosto 2019.
23.  
( ABROGATO )
(2)
24.  
( ABROGATO )
(3)
25.  
( ABROGATO )
(4)
26.  
( ABROGATO )
(5)
27. All' articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi presso la Commissione Territoriale per la protezione internazionale e relativa Sezione, istituite presso le sedi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trieste e Udine, e riguardanti le materie del contenzioso sul diritto d'asilo, nonché presso la Sezione specializzata per l'Immigrazione del Tribunale di Trieste, al fine di sviluppare conoscenze e competenze sul sistema dell'asilo nazionale e della protezione internazionale, sotto il profilo amministrativo e giuridico.>>;

b)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
<<12. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Università, in qualità di soggetto promotore, le seguenti spese relative ai tirocinanti:
a) indennità di partecipazione;
b) oneri assicurativi previsti per legge.>>.

28. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, commi 11 e 12, della legge regionale 45/2017 , come sostituiti dal comma 27, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
29. La Regione nel riconoscere che l'apprendimento è un processo di interesse dell'intera comunità regionale, prevede lo sviluppo di sistema integrato di apprendimento permanente attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese e altri settori della società civile, e a tal fine si ispira al modello delle Learning City adottato dall'UNESCO.
30. In funzione degli obiettivi cui al comma 29, la Regione sostiene l'attività di partenariato internazionale con Israele, sviluppata negli ultimi anni, attraverso un intervento di cooperazione internazionale a regia regionale, denominato Progetto pilota Learning Cities in Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità previste dall' articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 165.000 euro, per l'anno 2019 Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con il Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - TAR FVG - per l'attivazione di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento al lavoro, da realizzarsi presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia in ambito giuridico, amministrativo e contabile.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro a copertura dell'indennità di partecipazione e delle garanzie assicurative a favore dei tirocinanti.
34. La realizzazione dei tirocini extracurriculari di cui al comma 32 avviene nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocini extracurriculari. Nell'accordo di cui al comma 32 trovano specifica disciplina le modalità attuative dei tirocini extracurriculari.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.
36. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 17 da art. 7, comma 19, L. R. 16/2019
2Comma 23 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 24 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Comma 25 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Comma 26 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera qq), L. R. 22/2021
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti.
2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti nei bilanci di esercizio 2018 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 8.715.193 euro.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2019, è destinata la spesa di 8.715.193 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti, previste in 8.715.193 euro per l'anno 2019, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" l'importo di 3.000 euro al fine di sostenere il Comune di Sappada/Plodn nell'ambito delle azioni a supporto delle attività che assicurano l'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione del relativo territorio.
6. Il trasferimento di cui al comma 5 è disposto in un'unica soluzione in via anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
8. L'Amministrazione regionale, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, è autorizzata a realizzare attività di ricerca, anche con l'utilizzo di strumenti di integrazione multidisciplinare quali One Health e di Medical Intelligence, e a porre in essere ogni utile azione, ivi compresi rapporti di collaborazione con esperti e con istituzioni nazionali e internazionali, per individuare e consolidare strategie e soluzioni operative anche di carattere formativo al fine di tutelare la salute pubblica dai rischi correlati alle malattie trasmesse dagli animali all'uomo e derivanti dal traffico illegale di animali per effetto del crimine organizzato transnazionale.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 265.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 20.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
10. L'Amministrazione regionale, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, è autorizzata a concedere alla Croce rossa italiana-Comitato regionale Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per l'acquisto di defibrillatori da collegarsi al sistema telematico condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza-urgenza, da collocarsi nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nonché un contributo straordinario per la formazione all'uso delle apparecchiature.
11. I contributi di cui al comma 10 sono erogati in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
13. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute, può avvalersi dell'ente pubblico economico PromoTurismoFVG di cui all' articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per azioni di comunicazione, promozione e integrazione del turismo sanitario nell'ambito delle politiche generali dell'offerta turistica della Regione Friuli Venezia Giulia.
14. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, per effetto di quanto disposto al comma 13, le modalità e le attività di avvalimento degli uffici e del personale di PromoTurismoFVG, anche attraverso l'attivazione di posizioni di distacco con rimborso delle spese sostenute.
15. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14 è destinata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
16. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari), presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all' articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), è istituita la Commissione mista conciliativa unica che svolge le sue funzioni nella seguente composizione:
a) un rappresentante dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, individuato dal relativo organo di vertice, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell'ente o degli enti del Servizio sanitario regionale interessati o dei soggetti privati che agiscono per conto del Servizio sanitario regionale, individuati dal relativo organo di vertice;
c) un rappresentante degli organismi di volontariato e di tutela, individuato dallo stesso cittadino.
17. La Commissione mista conciliativa unica è costituita con decreto dell'organo di vertice dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute. L'attività dei componenti ha carattere istituzionale.
18. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute approva lo schema base di regolamento per l'individuazione delle procedure di accoglimento e di definizione dei reclami da parte di ciascuno degli enti del Servizio sanitario regionale nonché dai soggetti privati che agiscono per conto del Servizio sanitario regionale in relazione a tale rapporto, e adotta il regolamento di funzionamento della Commissione mista conciliativa unica per il Servizio sanitario regionale.
19. L'Ufficio relazioni con il pubblico dell'ente che ha ricevuto la segnalazione del disservizio attiva e convoca la Commissione mista conciliativa unica entro sessanta giorni dalla richiesta di riesame presentata dal cittadino, il quale, per l'audizione in contraddittorio, può anche farsi assistere da un difensore.
20. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) le parole << impedire la fuga in relazione alla specie e >> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
(3)
21.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
<<c bis) da 25 euro a 258 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i bis);>>.

22.
Dopo il comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), è aggiunto il seguente:
<<21 bis. I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, lo stato di avanzamento dell'applicazione delle prescrizioni di propria competenza di cui ai commi 10, 12, 18, 19 e 20.>>.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti autorizzati di cui all' articolo 39 ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), un contributo annuale onnicomprensivo a sostegno delle attività svolte dagli stessi nelle fasi previste dalle "Linee Guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia" di cui al Protocollo d'intesa del 23 ottobre 2018 in materia di adozione nazionale e internazionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 15 marzo 2018 e stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Aziende per l'assistenza sanitaria, gli Enti autorizzati di cui all'articolo 39 ter della legge 184/1983, il Tribunale per i minorenni e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.
24. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 23 presentano domanda alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste. In sede di prima applicazione la domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse annualmente rese disponibili per le attività di cui al comma 23 sono ripartite tra i richiedenti in parti uguali.
25. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 42.000 euro, suddivisa in ragione di 14.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
27. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2019 un contributo di 200.000 euro per l'attuazione di un progetto pilota che preveda la videoregistrazione dei colloqui o delle audizioni di minori nell'ambito di procedimenti giudiziali, stragiudiziali e amministrativi, la cui diffusione rispetta la normativa vigente con particolare riferimento a quella sulla privacy. A tal fine con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità di attuazione comprese possibili convenzioni con l'Autorità giudiziaria.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
29.  
( ABROGATO )
30.  
( ABROGATO )
31.  
( ABROGATO )
32. Al fine di garantire il flusso informativo per il governo del sistema residenziale e semiresidenziale per persone con disabilità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1036, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della legge regionale 41/1996 , un contributo straordinario per l'acquisizione o l'adattamento e l'implementazione di un programma informatico dedicato.
33. I soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della legge regionale 41/1996 presentano domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. Il contributo è concesso nella misura massima di 20.000 euro a ogni soggetto gestore richiedente ed è erogato in unica soluzione anticipata. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
36.  
( ABROGATO )
(1)
37. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 29, della legge regionale 29/2018 , come sostituito dal comma 36, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
38.  
( ABROGATO )
(2)
39.
Dopo il comma 30 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2018 sono inseriti i seguenti:
<<30 bis. A pena di esclusione, la domanda è presentata via posta elettronica certificata per un solo mezzo per ciascun richiedente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
30 ter. I contributi di cui al comma 29 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile fino a un importo massimo di 50.000 euro, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. La Direzione istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dell'automezzo e la conseguente ammissibilità della spesa.>>.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progettoautismo FVG - Onlus di Feletto Umberto un contributo straordinario di 350.000 euro per i lavori di completamento di un immobile da adibire a progettualità sociali e sociosanitarie.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di studio di fattibilità.
42. La concessione ed erogazione in via anticipata del contributo di cui al comma 40 è disposta acquisito il parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali di cui all' articolo 33, comma 13, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per i disabili) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'ANFFAS Onlus Pordenone per il completamento dei lavori di realizzazione di due condomini sociali per la vita indipendente e l'autonomia possibile per persone con disabilità intellettiva e relazionale in età post-adolescenziale e adulta e in condizione di gravità.
45. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 44 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
47. A seguito della cessazione a far data dal 30 giugno 2019 dei servizi forniti dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) necessari per gestire attraverso cooperazione applicativa informatica le misure regionali integrative del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), le rate bimestrali di Misura attiva di sostegno al reddito che risultano ancora spettanti ai beneficiari che non accedono al Reddito di cittadinanza secondo quanto disposto dall' articolo 9, comma 19, della legge regionale 29/2018 e dalla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2019, n. 592, sono concesse ed erogate direttamente dai Servizi sociali dei Comuni (SSC) in deroga alle modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all' articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)).
48. La modalità di erogazione di cui al comma 47 si applica a partire dalla rata riferita al bimestre di luglio-agosto 2019 e per tutte le rate spettanti fino al termine della concessione, a condizione che il nucleo familiare beneficiario mantenga il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 216 del 2015 . L'importo di ciascuna rata è pari a quello determinato per il bimestre di maggio-giugno 2019 sulla base degli esiti delle verifiche svolte da INPS come risultante dall'applicativo informatico di gestione della Misura, ovvero, in caso di indisponibilità di esiti INPS, è determinato ai sensi dell' articolo 9, comma 9, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).
49. La Regione trasferisce ai Servizi sociali dei Comuni (SSC) le risorse necessarie per il pagamento delle rate bimestrali sulla base del fabbisogno risultante dall'applicativo informatico di gestione della Misura.
50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
51. Le risorse del fondo per il contrasto alla povertà trasferite ai Servizi sociali dei Comuni (SSC) a titolo di acconto ai sensi dell' articolo 9, comma 9, lettera a), della legge regionale 29/2018 e non utilizzate nell'anno 2019, sono confermate in capo ai SSC per la concessione di interventi di contrasto alla povertà a favore di nuclei familiari come definiti dall' articolo 2, comma 5, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , aventi almeno un componente che sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare come individuato dall' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) residenza in regione da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione.
52.
Dopo il comma 79 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:
<<79.1. Le integrazioni regionali alla Carta acquisti non sono riconosciute ai componenti di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza. L'Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità e la decorrenza dell'incompatibilità, anche mediante modifica dei protocolli d'intesa vigenti.>>.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a un ente pubblico un contributo per l'avvio di un progetto pilota per la gestione di una struttura sperimentale di immediata disponibilità per l'accoglienza di padri separati in difficoltà privi di un ambiente idoneo per l'incontro con i figli. Il contributo è finalizzato alla copertura degli oneri di parte corrente per la messa a disposizione e l'uso degli spazi abitativi e di accoglienza dei padri e dei loro figli.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53, corredata di una relazione illustrativa del progetto con apposito piano finanziario, è presentata dall'ente pubblico alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
56.  
( ABROGATO )
(4)
57.  
( ABROGATO )
(5)
58.  
( ABROGATO )
(6)
59.  
( ABROGATO )
(7)
60. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione per la ricerca sociale (ARS) di Milano un contributo annuo a sostegno delle attività istituzionali relative all'Osservatorio nazionale sulle politiche sociali come strumento informativo, divulgativo, di approfondimento scientifico e di confronto sulle politiche sociali a livello nazionale e regionale.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il mese di gennaio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste. In sede di prima applicazione, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
63. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
64. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.
65. Nell'ambito della definizione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 27/2018 , i posti letto già destinati alle residenze sanitarie assistenziali, collocate in seno a strutture residenziali per anziani, possono essere destinati ad aumentare il numero dei posti letto delle strutture per anziani autosufficienti o non autosufficienti, in deroga al limite e sussistenti i necessari requisiti definiti ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
66. Per effetto di quanto previsto al comma 65, è confermato il fabbisogno di posti letto di residenze sanitarie assistenziali definito ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 17/2014 .
67. Ai fini della programmazione regionale, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sino al 31 dicembre 2023.
68. L'accreditamento delle strutture pubbliche rientranti nel programma regionale di accreditamento viene concesso con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità e ha una durata di tre anni, decorrente dalla data di effettuazione del sopralluogo di verifica di conformità.
69. Il procedimento per il rinnovo dell'accreditamento degli enti del Servizio sanitario regionale viene avviato in relazione alle aziende sanitarie di cui all' articolo 3 della legge regionale 27/2018 entro sei mesi dall'adozione dell'atto aziendale.
70. Nelle more dell'adozione dell'atto aziendale degli enti di cui al comma 69, le strutture pubbliche mantengono l'accreditamento in essere.
71.
Al comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale 26/2015 dopo le parole << patrimonio aziendale. >> è aggiunto il seguente periodo: << Il trasferimento di un bene immobile indisponibile alla categoria dei beni disponibili è preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale. >>.

72.
Al comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole << dal decreto di definizione della pratica contributiva >> sono sostituite dalle seguenti: << decorrenti dalla data di ricezione dell'ultimo documento di spesa per la rendicontazione >>.

73. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Comma 36 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.
2Comma 38 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.
3Lettera b) del comma 20 abrogata da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 2, lett. i bis), L.R. 20/2012, con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 56 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 57 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 58 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Comma 59 abrogato da art. 8, comma 34, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 15, lettera a), L. R. 15/2020
9Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 15, lettera b), L. R. 15/2020
10Comma 67 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
11Parole aggiunte al comma 69 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12Parole sostituite al comma 70 da art. 8, comma 3, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 3 dicembre 2020, depositata il 22 gennaio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 4 dd. 27/1/2021), l'illegittimità costituzionale del comma 51, lettera b), del presente articolo, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione».
14Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 3 dicembre 2020, depositata il 22 gennaio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 4 dd. 27/1/2021), l'illegittimità costituzionale del comma 67, del presente articolo.
15Parole sostituite al comma 67 da art. 8, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
16Parole sostituite al comma 23 da art. 8, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
17Lettera a) del comma 29 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
18Comma 29 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
19Comma 30 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
20Comma 31 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
21Parole sostituite al comma 67 da art. 8, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza, politiche immigrazione, coordinamento della finanza locale)
1. Per la finalità prevista dall' articolo 9, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 4.824.841,90 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa, trasferite ai Comuni ai sensi dell' articolo 2, comma 30, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni medesimi un finanziamento pari a 96.000 euro per l'anno 2019 e 128.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono concesse ed erogate d'ufficio in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di assegnazione, secondo i dati forniti dalla struttura regionale competente in materia di statistica.
4. Per la finalità prevista dal comma 2 è destinata la spesa complessiva di 352.000 euro, suddivisa in ragione di 96.000 euro per l'anno 2019 e 128.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
5. Ai fini del riequilibrio dei trasferimenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni montani beneficiari del finanziamento di cui all' articolo 9, comma 9, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), risorse pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono concesse ed erogate d'ufficio in proporzione all'assegnazione di cui all' articolo 9, comma 9, della legge regionale 14/2018 .
7. Per la finalità prevista dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
8. Ai fini del riequilibrio dei trasferimenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a favore dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che non risultano assegnatari del riequilibrio di cui al comma 5 e che presentano un valore pro-capite del Fondo ordinario transitorio comunale, riferito all'anno 2019, inferiore a quello medio determinato per classe demografica di appartenenza, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2017.
9. Per la determinazione del valore pro-capite medio di fascia demografica e la conseguente assegnazione di riequilibrio spettante, sono individuate le classi demografiche, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2017, nonché le relative risorse da ripartire, per ciascun anno del triennio 2019-2021, come di seguito indicato:
a) classe demografica di Comuni fino a 1.000 abitanti, 700.000 euro;
b) classe demografica di Comuni da 1.001 a 2.000 abitanti, 650.000 euro;
c) classe demografica di Comuni da 2.001 a 3.000 abitanti, 1.050.000 euro.
10. Le risorse di cui al comma 8 sono concesse ed erogate d'ufficio.
11. Per la finalità prevista dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 7.200.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Rivignano Teor, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 100.000 euro per l'anno 2019 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
14. In deroga all'accordo quadro, stipulato in data 11 maggio 2007, tra la Regione e l'Associazione intercomunale Ambito Metropolitano con capofila il Comune di Udine, il termine di rendicontazione dell'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Via Sabbadini è fissato al 31 marzo 2020 e l'importo complessivo è determinato in 2.600.000 euro, comprensivo del finanziamento regionale ASTER originariamente assegnato, con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva e culturale e all'area verde, relativamente al primo lotto.
15. Le disposizioni di cui ai commi 9 bis e 11 dell' articolo 20 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), non si applicano in relazione agli esercizi 2016 e 2017:
a) se le fattispecie sono rilevate successivamente al 2018, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 1, comma 823, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);
b)
ai Comuni che negli esercizi successivi hanno concluso il procedimento di fusione con uno o più Comuni ai sensi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

16. La struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale è autorizzata a destinare per gli anni 2019 e 2020 risorse pari a complessivi 2 milioni di euro, di cui 500.000 euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro nel 2020, per la realizzazione dell'interconnessione digitale e a banda larga, mediante la rete regionale Ermes, delle sale operative della polizia locale e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, attraverso il Centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova.
17. Le risorse di cui al comma 16 sono concesse ed erogate d'ufficio mediante versamento diretto a favore del fondo regionale per la Protezione civile.
18. Per le finalità previste dal comma 16 gli enti locali assicurano la compatibilità tecnologica e l'idoneità dei sistemi di videosorveglianza, acquistati e installati con finanziamento regionale, al collegamento digitale a banda larga e alla trasmissione delle immagini acquisite, secondo le caratteristiche tecniche fornite dall'Amministrazione regionale per il tramite della Protezione civile regionale.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
20. All' articolo 10 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 , e le Unioni territoriali intercomunali >> sono soppresse;

b)
il comma 4 è abrogato;

c)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.>>;

d)
al comma 8 le parole << con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 , e le Unioni territoriali intercomunali >> sono soppresse.

21.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è inserito il seguente:
<<1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel programma previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 , a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma stesso. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.>>.

22.
Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Il programma annuale può individuare delle soglie al superamento delle quali i soggetti di cui all'articolo 43 devono ricorrere ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza.
1 ter. Le soglie indicate nel programma annuale sono da intendersi come importo massimo annuo del valore stimato dell'appalto negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte dei soggetti di cui all'articolo 43. Nel caso di gare pluriennali, le soglie sono da intendersi riferite al valore stimato dell'appalto relativo all'intero periodo. >>.

23. Per l'anno 2019 le quote di maggiore e minore gettito IMU da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale, deliberate dalla Giunta regionale in via provvisoria ai sensi dell' articolo 10, comma 63, della legge regionale 29/2018 sono rideterminate in via definitiva per ciascun Comune secondo i valori riportati nell'allegata Tabella O.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, in via straordinaria per l'anno 2019, risorse pari a 2.500.000 euro per investimenti.
25. Le risorse di cui al comma 24 sono erogate d'ufficio in un'unica soluzione e ripartite in misura pari a:
a) 20.000 euro ai Comuni con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti;
b) 15.725,19 euro ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
26.  
( ABROGATO )
(4)
27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
28.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni in materia di edilizia scolastica, di cui al punto 5 dell'Allegato C alla legge regionale 26/2014 , i fondi statali erogati alla Regione a seguito della soppressione delle Province, corrispondenti al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili svolti dalle stesse.

29. Le risorse sono assegnate in misura corrispondente al trasferimento statale e sono ripartite tra i beneficiari in proporzione agli importi indicati nella Tabella P, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con riferimento alla quota dell'anno 2019 per le funzioni provinciali trasferite.
30. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
31.
Il comma 4 ter dell'articolo 25 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<4 ter. Il presidente del collegio è nominato dall'organo assembleare dell'ente locale scegliendolo tra i componenti, a eccezione del revisore non esperto, come individuato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3. >>.

32. All' articolo 26 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << i soggetti >> sono inserite le seguenti: << residenti in Friuli Venezia Giulia >>;

b)
al comma 3 le parole << , nonché al numero di crediti formativi >> sono sostituite dalle seguenti: << e al numero di anni d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili >>.

33. All' articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: << Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3. >>;

b)
al comma 5 dopo le parole << quote di genere >> sono aggiunte le seguenti << , nonché garantire la presenza di un revisore non esperto >>.

34. L'allegata Tabella P evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente, in relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con esclusivo riferimento alla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , come determinata dall' articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 29/2018 .
35.
Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 30 settembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2019 >>.

36. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
37. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché nelle strutture di cui all' articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso i punti di accesso delle strutture ospedaliere.
38. Per le finalità di cui ai commi 36 e 37 e in alternativa alle assegnazioni ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi per sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
38 bis. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 36, 37 e 38.
39. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di istruzione, si provvede a regolamentare la valutazione di qualità per le strutture che provvedano all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.
40. Per le finalità di cui ai commi 36, 37 e 38 è destinata la spesa, per l'anno 2019, di 3 milioni di euro a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
41.
In attuazione dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26" Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative ", alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18" La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali ", e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6" Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale "), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2017 e 2018 - 2020 come di seguito indicato:

a)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese denominato " Ramificare la rete ciclistica a partire dall'asse AlpeAdria (progettazione) ", previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: " Ramificare la rete ciclistica a partire dall'asse AlpeAdria (progettazione e realizzazione) ";

b)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia denominato " Opere di urbanizzazione primaria ambientale comprensorio Zoncolan (incarico progettazione intervento) ", previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: " Opere di urbanizzazione primaria ambientale comprensorio Zoncolan (incarico progettazione intervento di realizzazione del centro raccolta rifiuti e assimilabili e incarico adeguamento progetto esecutivo e D.L per realizzazione sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue insediamenti turistico-ricettivi) ";

c)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli denominato " Comune di Varmo Riqualificazione area ex latteria turnaria di Gradiscutta per realizzare un parcheggio e recupero dello stabile ad ostello ", previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: " Comune di Varmo Demolizione ex latteria turnaria di Gradiscutta e Riqualificazione area ad uso pubblico ";

d)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato " Sistemazione interna e acquisto dotazioni informatiche per il Centro di aggregazione giovanile di Zoppola ", previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , come modificata dall' articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 32/2017 , a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: " Sistemazione interna e acquisto dotazioni informatiche per il Centro di aggregazione giovanile e annessa biblioteca di Zoppola ";

e)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato " Restauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin - realizzazione primo stralcio ", previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , come modificata dall' articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 32/2017 , a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: " Restauro conservativo e riqualificazione storico funzionale del compendio immobiliare di Villa Correr - Dolfin ";

f)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese denominato " Sviluppo cicloturismo. Realizzazione di interventi aventi la valenza di collegare il Comune stesso alla ciclovia Alpeadria ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Sviluppo cicloturismo. Interventi di superamento di alcune criticità sull'Alpe Adria ";

g)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico denominato " Opere di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia della riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Prima fase progettuale per l'opera di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia della riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa ";

h)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli denominato " Recupero ex latteria turnaria di Belgrado per realizzare il centro ambientale sulle risorgive ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Demolizione ex latteria turnaria di Belgrado e riqualificazione area ad uso parcheggio pubblico ";

i)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane denominato " Completamento tratto ciclabile FVG3 da Montereale a Pinzano, intervenendo anche a Maniago e sul Guado Meduna ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Completamento tratto ciclabile FVG3 da Montereale a Pinzano, intervenendo anche a Maniago e nel tratto tra il Ponte sul Colvera ed il Campo Sportivo di Fratta ";

l)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna denominato " Completamento della pista ciclabile di collegamento tra via Friuli e corso Italia di Praturlone, nel comune di Fiume Veneto ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Realizzazione di piste ciclabili di collegamento nella frazione di Cimpello ";

m)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato " Restauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin (Comune di Porcia) ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Restauro conservativo e riqualificazione storico funzionale del compendio immobiliare di Villa Correr - Dolfin ";

n)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato " Sistemazione della viabilità di collegamento tra Tricesimo e l'ippovia del Cormor ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Interventi di messa in sicurezza e sistemazione della viabilità ";

o)
l'intervento a favore del Comune di Martignacco denominato " Adeguamento sismico del centro scolastico di Martignacco - 2° lotto (ultimo) corpi monopiano e pluripiano ", previsto dalla tabella P riferita all' articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Adeguamento sismico del centro scolastico di Martignacco - 1° lotto: demolizione e ricostruzione ".

42. Con riferimento alla rimodulazione dell'oggetto di cui al comma 41, lettera g), l'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico utilizza la quota di 225.000 euro, assegnata e liquidata a valere sulle risorse dell' articolo 10, comma 20, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), a incremento delle risorse già previste nel Patto territoriale 2018-2020 per l'intervento denominato "Riqualificazione della palestra comunale via Osimo a Doberdò del Lago di utilizzo scolastico", stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, ed è rendicontata unitamente alle risorse del predetto intervento.
43.
Alla Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 , come modificata dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 4/2019 e dall' articolo 91 della legge regionale 6/2019 , con riferimento al numero di intervento sotto indicato, la descrizione dell'oggetto, la Missione, il Programma, il Titolo e la Direzione centrale competente sono sostituiti dai seguenti:

N.INTERVENTODescrizioneMissioneProgrammaTitoloDirezione centrale competente
97Riqualificazione dell'area dell'ex caserma Amadio di Cormons: intervento di demolizione delle parti in elevazione dei fabbricati adiacenti la palazzina camerate e la palazzina comando presso cui realizzare spazi espositivi e museali, turistici e commerciali per la promozione del territorio e anche un centro sovracomunale con finalità di promozione turistica Collio-Brda quale patrimonio dell'umanità Unesco712attività produttive


44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
45. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 si provvede per 100.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per l'anno 2020, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
46.
Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: << Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione. >>.

47. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1Parole aggiunte al comma 37 da art. 9, comma 76, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 38 bis aggiunto da art. 9, comma 76, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Comma 39 sostituito da art. 9, comma 76, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 26 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 15/2020
Art. 11
 (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero e logistica)
1. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività sportive e al fine di favorire lo scambio culturale tra minoranze linguistiche, nonché tra i giovani del territorio Alpe Adria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro alla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Europeada 2020 e di 25.000 euro all'Unione Culturale Economica Slovena - Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) per il sostegno dell'iniziativa XVIII Giochi dell'amicizia.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
4. All' articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 ottobre 2019 >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << sono assegnati >> sono inserite le seguenti: << , anche per il tramite di un unico soggetto rappresentativo dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, >>.

5. Al comma 33 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea le parole << 1.200.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 1.350.000 euro >>;

b)
alla lettera a) le parole << 770.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 850.000 euro >>;

c)
alla lettera c) le parole << 120.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 140.000 euro >>;

d)
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
<<d bis) 50.000 euro per le iniziative di particolare interesse dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, commi 3 e 5, della legge regionale 7/2002 , da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002>>.

6. Alle finalità di cui all' articolo 11 della legge regionale 29/2018 , come modificato dal comma 5, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
7. Al fine di completare l'azione già avviata dall'Amministrazione regionale per la fruizione degli spazi e dei locali in cui si svolgono le attività degli enti e delle organizzazioni della minoranza slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rifinanziare per un importo pari a 245.000 euro il Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), istituito ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018).
8. Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti in base al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili considerati o da soggetti che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di ordinaria manutenzione sugli stessi. Per ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. Sono considerati prioritari gli interventi proposti da soggetti che non abbiano ancora beneficiato dei finanziamenti del suddetto Fondo e che non riguardino spazi e locali già oggetto di precedenti interventi di manutenzione finanziati con il Fondo di cui al comma 7. All'attuazione degli interventi di cui al comma 7 si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
9. Per le finalità di cui al comma 7, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 245.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
10. Al fine della realizzazione della "Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena" di cui all' articolo 10 della legge regionale 26/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento un finanziamento di 40.000 euro. Il soggetto beneficiario deve predisporre una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all' articolo 8 della legge regionale 26/2007 , e redige gli atti della Conferenza in lingua italiana e slovena.
11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
12. Per le finalità di cui al comma 10, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 40.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
13. In occasione del ventennale dall'adozione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base alle proposte presentate dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , un programma di eventi, di manifestazioni culturali e di studio per favorire la conoscenza delle lingue e delle culture tutelate dalla suddetta legge, con particolare riguardo alle esistenti diversità culturali e linguistiche della Regione Friuli Venezia Giulia.
14. All'attuazione degli interventi di cui al comma 13 si provvede mediante l'emanazione di un apposito bando approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 8 della legge regionale 26/2007 , nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
15. Per le finalità di cui al comma 13, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 50.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
16.
Al comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << entro il 31 dicembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2020 >>.

17. In occasione del centesimo anniversario dell'incendio del Narodni Dom di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere un programma di eventi e di manifestazioni culturali e scientifiche per la commemorazione di tale evento per un importo di 50.000 euro da destinarsi all'Associazione temporanea di scopo Projekt con ente capofila l'Associazione Eupro e con gli enti associati SKGZ e SSO e uno studio di fattibilità per un importo di 50.000 euro.
18. Il programma di eventi e di manifestazioni culturali e scientifiche di cui al comma 17 deve essere realizzato e completato entro il 31 dicembre 2021 e l'Associazione temporanea di scopo Projekt deve presentare la domanda per la concessione del contributo al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
19. Per le finalità di cui al comma 17, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata per l'anno 2019 la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
20. Al fine di diffondere e promuovere la cultura, l'imprenditoria e le attività della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per un'analisi di fattibilità e un progetto esecutivo per un'immagine coordinata e un portale comune della minoranza linguistica slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
21. Per le finalità di cui al comma 20, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 40.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
22. Al fine di favorire un ricambio generazionale e di stimolare un rinnovo culturale e intellettuale negli enti riconosciuti di rilevanza e d'interesse primario per la minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con 80.000 euro i tirocini di cui all'articolo 11, commi da 7 a 12, della legge regionale 20/2018 . I tirocini devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.
23. Per le finalità di cui al comma 22, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 80.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
24.
La lettera d) del comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituita dalla seguente:
<<d) al fine di promuovere appositi percorsi formativi diretti a valorizzare le competenze, le potenzialità e le aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena con particolare riguardo alle giovani generazioni, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, un importo pari a 450.000 euro è destinato a sostenere la realizzazione, nell'arco temporale di un triennio, di specifici programmi educativi, formativi multidisciplinari e iniziative di formazione. I programmi e le iniziative finanziate devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2022;>>.

25. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 25/2016 , come sostituita dal comma 24, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 250.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
26. Nell'ambito delle risorse di cui all' articolo 11, comma 15, della legge regionale 29/2018 , è destinata, per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di 100.000 euro, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
27. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura e la lingua friulana nell'ambito dell'attività teatrale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'associazione Teatro stabile friulano con un contributo di 150.000 euro da suddividere in 50.000 euro per ciascun anno tra il 2019 e il 2021. La domanda per la concessione del contributo per l'anno 2019 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Le domande per le successive annualità sono presentate con le medesime modalità entro il 31 gennaio di ciascun anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo per ciascuna annualità può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
28. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
29. Al fine di garantire la sicurezza sui mezzi deputati al trasporto degli immigrati irregolari presso le strutture deputate alle procedure sanitarie e di fotosegnalazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2019, un contributo straordinario di 10.000 euro alla società Trieste Trasporti Spa.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata al Servizio competente in materia di politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione ed erogazione delle risorse sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
32. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1Nel B.U.R. n. 34 dd. 21/8/2019 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui il comma 27 del presente articolo deve intendersi espunto, in quanto identico al comma 16 dello stesso articolo, conseguentemente i successivi commi da 28 a 33 devono intendersi rinumerati da 27 a 32 e il riferimento interno contenuto nell'articolo alla "Tabella K di cui al comma 33" deve intendersi alla "Tabella K di cui al comma 32".
2Parole sostituite al comma 18 da art. 2, comma 2, L. R. 6/2020
Art. 12
 (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
1. All' articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
<<19 bis. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 3, le Amministrazioni del Comparto unico, nei limiti della propria specifica facoltà assunzionale, sono autorizzate a disporre, a mezzo di accordo tra le medesime, la cessione di spazi assunzionali previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio unico.
19 ter. AI procedimento di cui al comma 19 bis si applicano le disposizioni di cui all' articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). >>;

b)
al comma 22 le parole << entro il 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2020 >>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), le parole << ; il termine entro cui concludere le procedure di cui al comma medesimo è fissato al 31 dicembre 2019 >> sono soppresse.

3. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. All' articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << il soggetto autorizzato dal POG >> sono sostituite dalle seguenti: << l'organo competente >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La prenotazione delle risorse non è necessaria in caso di:
a) procedimenti finalizzati al trasferimento di risorse;
b) procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi o contributi;
c) procedimenti finalizzati all'impegno della spesa relativa ai compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti di comitati e commissioni previsti da leggi regionali;
d) beneficiario, quantum e oggetto dell'intervento individuati dalla legge;
e) spese obbligatorie iscritte annualmente negli appositi elenchi;
f) spese gravanti su capitoli di partite di giro.>>;

c)
Il comma 3 è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
<<c) la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata;
c bis) la spesa impegnata, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007 , non ecceda la spesa assegnata in sede di ripartizione delle risorse o, relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge;>>;

b)
alla lettera e) le parole << nell'atto di prenotazione o >> sono soppresse.

3.
Il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), è abrogato.

4.
5.
Il Fondo speciale con contabilità separata previsto all' articolo 9, comma 7, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), gestito da Finest SpA è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rispondere in maniera più efficace agli obiettivi indicati dal Piano strategico regionale per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese.

6.
La Regione subentra al soppresso Fondo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

7.
Le disponibilità residue del Fondo affluiscono al bilancio regionale entro sessanta giorni dalla data di soppressione del Fondo medesimo e sono accertate e riscosse al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Al fine di favorire le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale a Finest SpA per realizzare specifiche progettualità di sistema coordinate attraverso lo SPRINT - Sportello unico per l'internazionalizzazione.
9. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite annualmente le priorità e le linee di indirizzo per lo sviluppo delle progettualità di cui al comma 8.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
11.
Al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 3/2002 le parole << delle aziende >> sono sostituite dalle seguenti: << del territorio >>.

12. Al fine di consentire a Friulia SpA nel suo ruolo di finanziaria regionale di promuovere interventi per il rilancio delle imprese del territorio, con particolare riferimento ai settori che necessitano di azioni finalizzate al superamento di situazioni di difficoltà finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia SpA, nel limite massimo di 3 milioni di euro a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia SpA e asseverato dalla società di revisione.
13. L'operazione di cui al comma 12 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 12. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 3 (Incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
15. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale, nonché di modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al titolo dopo le parole << demanio marittimo regionale >> sono inserite le seguenti: << , demanio ferroviario >>;

b)
al capo II del titolo III dopo le parole << demanio stradale regionale >> sono aggiunte le seguenti: << e del demanio ferroviario regionale >>;

c)
l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
<<Art. 34
 (Rettifiche di intestazione)
1. Con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, che costituisce titolo per la variazione dell'intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di viabilità abbia accertato le caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria e la loro funzionalità alle strade regionali o alle ferrovie regionali, sono iscritti con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio stradale" o "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio ferroviario. >>;

d)
l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
<<Art. 35
 (Sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale)
1. La sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale o del demanio ferroviario regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente è disposta con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di viabilità dell'avvenuta perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria.>>;

e)
l'articolo 36 è sostituito dal seguente:
<<Art. 36
 (Acquisizione di beni al demanio stradale regionale e al demanio ferroviario regionale)
1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 823 del codice civile , al fine del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la caratteristica di demanialità stradale funzionale alle strade regionali o di demanialità ferroviaria funzionale alle ferrovie regionali da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore del servizio competente in materia di demanio stradale regionale o di demanio ferroviario regionale.>>.

f)
l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Attività istruttoria)
1. L'attività istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 34, 35 e 36 e alla valorizzazione dei beni del demanio stradale, ferroviario o dei beni iscritti al patrimonio della Regione e di cui sia stata accertata la perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria può essere svolta anche da enti e società partecipate dalla Regione, sotto la vigilanza della Regione stessa. >>.

16. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione urbanistica delle aree del Porto Vecchio, la Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Trieste e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, alla costituzione del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS", con sede in Trieste, quale ente di diritto pubblico economico.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare al Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS", all'atto della sua costituzione, la propria quota del fondo di dotazione, entro l'ammontare massimo di 100.000 euro.
18. Con accordo di programma stipulato da Regione, Comune di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale possono essere definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di costituzione del Consorzio e ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione, Comune di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di Porto Vecchio.
18 bis. Al fine di garantire il funzionamento del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste "URSUS", la Regione, previa deliberazione di Giunta, è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento dello stesso, in proporzione alla percentuale delle quote del fondo di dotazione possedute, non oltre a quanto determinato con la legge di stabilità, a condizione che le stesse spese eccedano la copertura resa da altri mezzi finanziari statutariamente previsti e, comunque, ove gli altri soci si siano assunti, per il medesimo anno, proporzionale onere di compartecipazione.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
20. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta apposito regolamento per la concessione di contributi a iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari.
21. Possono presentare domanda di contributo associazioni, comitati, fondazioni, parrocchie e altri enti senza fini di lucro aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, istituiti o costituiti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda medesima.
21 bis. Non possono in ogni caso presentare domanda di contributo:
a) enti pubblici;
b) partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali comunque denominati;
c) enti e organismi di rappresentanza di categorie economiche e professionali, comunque denominati;
d) società, di persone e di capitali, in qualunque forma costituite a eccezione di quelle iscritte ai registri del CONI e del RUNTS;
e) persone fisiche.
(4)
21 ter. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il regolamento individua i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo che, per ciascuna iniziativa, non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 5.000 euro.
21 quater. In ogni caso sono escluse dai contributi le iniziative organizzate a fini di propaganda su temi di natura etica, religiosa e politica.
22. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 21 presentano domanda corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa, di un preventivo di spesa, nonché dell'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento e dell'assenza di cause di esclusione.
23.  
( ABROGATO )
(8)
24. Gli oneri derivanti dalle finalità di cui ai commi 20 e 21 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
25.
Al comma 35 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dopo le parole << vincoli per il beneficiario. >> sono aggiunte le seguenti: << In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall' articolo 60, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla concorrenza dell'importo di 750.000 euro, sulla base della progressione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 per l'erogazione del saldo. >>.

26. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella M.
Note:
1Comma 18 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 20 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 21 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 21 bis aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 21 ter aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 21 quater aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 22 sostituito da art. 12, comma 30, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 23 abrogato da art. 12, comma 30, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole sostituite al comma 24 da art. 12, comma 30, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 14
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella Q.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella N.
Art. 15
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 4.
Art. 16
  (Allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 )
1. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai sensi dell' articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 , è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato S.
3. Il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute; conseguentemente il prospetto aggiornato è quello di cui all'allegata Tabella R.
Art. 17
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.