LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di consentire la realizzazione di barriere fonoassorbenti e altre opere correlate all'intervento di realizzazione del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di secondo livello di Cervignano del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo al Comune di Cervignano del Friuli, integrativo delle risorse già concesse per la realizzazione della predetta infrastruttura di interscambio passeggeri.
2. La domanda di concessione di contributo è presentata con le modalità fissate all' articolo 4, comma 24, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Friuli Venezia Giulia Strade SpA un contributo finalizzato a implementare le protezioni della rete stradale regionale poste in prossimità delle curve pericolose al fine di aumentare la sicurezza stradale anche attraverso l'installazione di nuove tipologie di guardrail.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
6. Agli Enti locali interessati da situazioni di criticità derivanti dai trasporti eccezionali effettuati sui loro territori, l'Amministrazione regionale concede contributi per il finanziamento di opere di manutenzione o di riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità e di opere connesse alla funzionalità delle stesse. La Giunta regionale con successiva deliberazione definisce criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento che può coprire l'intero costo delle opere.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
8. All' articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'utilizzo di titoli di viaggio emessi dalle aziende di trasporto pubblico locale in applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4 bis, da parte di soggetti non aventi i requisiti previsti per legge o l'utilizzo degli stessi titoli di viaggio con modalità difformi da quelle definite dalla deliberazione giuntale di cui all'articolo 34, comma 4 ter, comportano una sanzione amministrativa pari al doppio del valore del titolo di viaggio, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), oltre al ritiro del titolo di viaggio stesso. Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.>>;

b)
al comma 4 dopo le parole << delle violazioni di cui ai commi 1, 2 >> sono inserite le seguenti: << , 2 bis >>;

c)
al comma 13 dopo le parole << prevista dai commi 1, 2 >> sono inserite le seguenti: << , 2 bis >>.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, anche a titolo oneroso, o a richiedere in disponibilità, i sedimi e le eventuali pertinenze delle tratte ferroviarie dismesse o fuori esercizio e quindi non più utilizzate per il trasporto ferroviario, presenti sul territorio regionale e funzionali allo sviluppo della mobilità ciclistica come definita dalla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).
10. Per le finalità di cui al comma 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì alla sottoscrizione di specifici accordi con il proprietario del sedime ferroviario e con gli Enti locali interessati alla valorizzazione in chiave ciclistica dei sedimi ferroviari e delle relative pertinenze.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
12.  
( ABROGATO )
(1)
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del centro intermodale, finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia.
14. Entro il 30 settembre 2019 la Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
15. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
16. Il contributo di cui al comma 13 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
17. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019, di 4.500.000 euro per l'anno 2020 e di 5.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.
18. Al fine di consentire il miglioramento della viabilità di accesso e della funzionalità del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di secondo livello di Gemona del Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Gemona del Friuli.
19. La domanda di concessione di contributo è presentata con le modalità fissate all' articolo 4, comma 24, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
21. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 46, comma 1, lettera s), L. R. 11/2022