LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza, politiche immigrazione, coordinamento della finanza locale)
1. Per la finalità prevista dall' articolo 9, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 4.824.841,90 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa, trasferite ai Comuni ai sensi dell' articolo 2, comma 30, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni medesimi un finanziamento pari a 96.000 euro per l'anno 2019 e 128.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono concesse ed erogate d'ufficio in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di assegnazione, secondo i dati forniti dalla struttura regionale competente in materia di statistica.
4. Per la finalità prevista dal comma 2 è destinata la spesa complessiva di 352.000 euro, suddivisa in ragione di 96.000 euro per l'anno 2019 e 128.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
5. Ai fini del riequilibrio dei trasferimenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni montani beneficiari del finanziamento di cui all' articolo 9, comma 9, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), risorse pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono concesse ed erogate d'ufficio in proporzione all'assegnazione di cui all' articolo 9, comma 9, della legge regionale 14/2018 .
7. Per la finalità prevista dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
8. Ai fini del riequilibrio dei trasferimenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a favore dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che non risultano assegnatari del riequilibrio di cui al comma 5 e che presentano un valore pro-capite del Fondo ordinario transitorio comunale, riferito all'anno 2019, inferiore a quello medio determinato per classe demografica di appartenenza, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2017.
9. Per la determinazione del valore pro-capite medio di fascia demografica e la conseguente assegnazione di riequilibrio spettante, sono individuate le classi demografiche, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2017, nonché le relative risorse da ripartire, per ciascun anno del triennio 2019-2021, come di seguito indicato:
a) classe demografica di Comuni fino a 1.000 abitanti, 700.000 euro;
b) classe demografica di Comuni da 1.001 a 2.000 abitanti, 650.000 euro;
c) classe demografica di Comuni da 2.001 a 3.000 abitanti, 1.050.000 euro.
10. Le risorse di cui al comma 8 sono concesse ed erogate d'ufficio.
11. Per la finalità prevista dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 7.200.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Rivignano Teor, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 100.000 euro per l'anno 2019 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
14. In deroga all'accordo quadro, stipulato in data 11 maggio 2007, tra la Regione e l'Associazione intercomunale Ambito Metropolitano con capofila il Comune di Udine, il termine di rendicontazione dell'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Via Sabbadini è fissato al 31 marzo 2020 e l'importo complessivo è determinato in 2.600.000 euro, comprensivo del finanziamento regionale ASTER originariamente assegnato, con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva e culturale e all'area verde, relativamente al primo lotto.
15. Le disposizioni di cui ai commi 9 bis e 11 dell' articolo 20 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), non si applicano in relazione agli esercizi 2016 e 2017:
a) se le fattispecie sono rilevate successivamente al 2018, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 1, comma 823, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);
b)
ai Comuni che negli esercizi successivi hanno concluso il procedimento di fusione con uno o più Comuni ai sensi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

16. La struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale è autorizzata a destinare per gli anni 2019 e 2020 risorse pari a complessivi 2 milioni di euro, di cui 500.000 euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro nel 2020, per la realizzazione dell'interconnessione digitale e a banda larga, mediante la rete regionale Ermes, delle sale operative della polizia locale e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, attraverso il Centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova.
17. Le risorse di cui al comma 16 sono concesse ed erogate d'ufficio mediante versamento diretto a favore del fondo regionale per la Protezione civile.
18. Per le finalità previste dal comma 16 gli enti locali assicurano la compatibilità tecnologica e l'idoneità dei sistemi di videosorveglianza, acquistati e installati con finanziamento regionale, al collegamento digitale a banda larga e alla trasmissione delle immagini acquisite, secondo le caratteristiche tecniche fornite dall'Amministrazione regionale per il tramite della Protezione civile regionale.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
20. All' articolo 10 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 , e le Unioni territoriali intercomunali >> sono soppresse;

b)
il comma 4 è abrogato;

c)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.>>;

d)
al comma 8 le parole << con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 , e le Unioni territoriali intercomunali >> sono soppresse.

21.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è inserito il seguente:
<<1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel programma previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 , a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma stesso. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.>>.

22.
Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Il programma annuale può individuare delle soglie al superamento delle quali i soggetti di cui all'articolo 43 devono ricorrere ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza.
1 ter. Le soglie indicate nel programma annuale sono da intendersi come importo massimo annuo del valore stimato dell'appalto negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte dei soggetti di cui all'articolo 43. Nel caso di gare pluriennali, le soglie sono da intendersi riferite al valore stimato dell'appalto relativo all'intero periodo. >>.

23. Per l'anno 2019 le quote di maggiore e minore gettito IMU da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale, deliberate dalla Giunta regionale in via provvisoria ai sensi dell' articolo 10, comma 63, della legge regionale 29/2018 sono rideterminate in via definitiva per ciascun Comune secondo i valori riportati nell'allegata Tabella O.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, in via straordinaria per l'anno 2019, risorse pari a 2.500.000 euro per investimenti.
25. Le risorse di cui al comma 24 sono erogate d'ufficio in un'unica soluzione e ripartite in misura pari a:
a) 20.000 euro ai Comuni con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti;
b) 15.725,19 euro ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
26.  
( ABROGATO )
(4)
27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
28.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni in materia di edilizia scolastica, di cui al punto 5 dell'Allegato C alla legge regionale 26/2014 , i fondi statali erogati alla Regione a seguito della soppressione delle Province, corrispondenti al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili svolti dalle stesse.

29. Le risorse sono assegnate in misura corrispondente al trasferimento statale e sono ripartite tra i beneficiari in proporzione agli importi indicati nella Tabella P, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con riferimento alla quota dell'anno 2019 per le funzioni provinciali trasferite.
30. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
31.
Il comma 4 ter dell'articolo 25 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<4 ter. Il presidente del collegio è nominato dall'organo assembleare dell'ente locale scegliendolo tra i componenti, a eccezione del revisore non esperto, come individuato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3. >>.

32. All' articolo 26 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << i soggetti >> sono inserite le seguenti: << residenti in Friuli Venezia Giulia >>;

b)
al comma 3 le parole << , nonché al numero di crediti formativi >> sono sostituite dalle seguenti: << e al numero di anni d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili >>.

33. All' articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: << Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3. >>;

b)
al comma 5 dopo le parole << quote di genere >> sono aggiunte le seguenti << , nonché garantire la presenza di un revisore non esperto >>.

34. L'allegata Tabella P evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente, in relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con esclusivo riferimento alla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , come determinata dall' articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 29/2018 .
35.
Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 30 settembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2019 >>.

36. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
37. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché nelle strutture di cui all' articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso i punti di accesso delle strutture ospedaliere.
38. Per le finalità di cui ai commi 36 e 37 e in alternativa alle assegnazioni ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi per sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
38 bis. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 36, 37 e 38.
39. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di istruzione, si provvede a regolamentare la valutazione di qualità per le strutture che provvedano all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.
40. Per le finalità di cui ai commi 36, 37 e 38 è destinata la spesa, per l'anno 2019, di 3 milioni di euro a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
41.
In attuazione dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26" Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative ", alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18" La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali ", e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6" Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale "), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2017 e 2018 - 2020 come di seguito indicato:

a)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese denominato " Ramificare la rete ciclistica a partire dall'asse AlpeAdria (progettazione) ", previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: " Ramificare la rete ciclistica a partire dall'asse AlpeAdria (progettazione e realizzazione) ";

b)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia denominato " Opere di urbanizzazione primaria ambientale comprensorio Zoncolan (incarico progettazione intervento) ", previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: " Opere di urbanizzazione primaria ambientale comprensorio Zoncolan (incarico progettazione intervento di realizzazione del centro raccolta rifiuti e assimilabili e incarico adeguamento progetto esecutivo e D.L per realizzazione sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue insediamenti turistico-ricettivi) ";

c)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli denominato " Comune di Varmo Riqualificazione area ex latteria turnaria di Gradiscutta per realizzare un parcheggio e recupero dello stabile ad ostello ", previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: " Comune di Varmo Demolizione ex latteria turnaria di Gradiscutta e Riqualificazione area ad uso pubblico ";

d)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato " Sistemazione interna e acquisto dotazioni informatiche per il Centro di aggregazione giovanile di Zoppola ", previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , come modificata dall' articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 32/2017 , a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: " Sistemazione interna e acquisto dotazioni informatiche per il Centro di aggregazione giovanile e annessa biblioteca di Zoppola ";

e)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato " Restauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin - realizzazione primo stralcio ", previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , come modificata dall' articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 32/2017 , a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: " Restauro conservativo e riqualificazione storico funzionale del compendio immobiliare di Villa Correr - Dolfin ";

f)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese denominato " Sviluppo cicloturismo. Realizzazione di interventi aventi la valenza di collegare il Comune stesso alla ciclovia Alpeadria ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Sviluppo cicloturismo. Interventi di superamento di alcune criticità sull'Alpe Adria ";

g)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico denominato " Opere di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia della riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Prima fase progettuale per l'opera di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia della riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa ";

h)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli denominato " Recupero ex latteria turnaria di Belgrado per realizzare il centro ambientale sulle risorgive ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Demolizione ex latteria turnaria di Belgrado e riqualificazione area ad uso parcheggio pubblico ";

i)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane denominato " Completamento tratto ciclabile FVG3 da Montereale a Pinzano, intervenendo anche a Maniago e sul Guado Meduna ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Completamento tratto ciclabile FVG3 da Montereale a Pinzano, intervenendo anche a Maniago e nel tratto tra il Ponte sul Colvera ed il Campo Sportivo di Fratta ";

l)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna denominato " Completamento della pista ciclabile di collegamento tra via Friuli e corso Italia di Praturlone, nel comune di Fiume Veneto ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Realizzazione di piste ciclabili di collegamento nella frazione di Cimpello ";

m)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato " Restauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin (Comune di Porcia) ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Restauro conservativo e riqualificazione storico funzionale del compendio immobiliare di Villa Correr - Dolfin ";

n)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato " Sistemazione della viabilità di collegamento tra Tricesimo e l'ippovia del Cormor ", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Interventi di messa in sicurezza e sistemazione della viabilità ";

o)
l'intervento a favore del Comune di Martignacco denominato " Adeguamento sismico del centro scolastico di Martignacco - 2° lotto (ultimo) corpi monopiano e pluripiano ", previsto dalla tabella P riferita all' articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Adeguamento sismico del centro scolastico di Martignacco - 1° lotto: demolizione e ricostruzione ".

42. Con riferimento alla rimodulazione dell'oggetto di cui al comma 41, lettera g), l'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico utilizza la quota di 225.000 euro, assegnata e liquidata a valere sulle risorse dell' articolo 10, comma 20, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), a incremento delle risorse già previste nel Patto territoriale 2018-2020 per l'intervento denominato "Riqualificazione della palestra comunale via Osimo a Doberdò del Lago di utilizzo scolastico", stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, ed è rendicontata unitamente alle risorse del predetto intervento.
43.
Alla Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 , come modificata dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 4/2019 e dall' articolo 91 della legge regionale 6/2019 , con riferimento al numero di intervento sotto indicato, la descrizione dell'oggetto, la Missione, il Programma, il Titolo e la Direzione centrale competente sono sostituiti dai seguenti:

N.INTERVENTODescrizioneMissioneProgrammaTitoloDirezione centrale competente
97Riqualificazione dell'area dell'ex caserma Amadio di Cormons: intervento di demolizione delle parti in elevazione dei fabbricati adiacenti la palazzina camerate e la palazzina comando presso cui realizzare spazi espositivi e museali, turistici e commerciali per la promozione del territorio e anche un centro sovracomunale con finalità di promozione turistica Collio-Brda quale patrimonio dell'umanità Unesco712attività produttive


44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
45. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 si provvede per 100.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per l'anno 2020, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.
46.
Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: << Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione. >>.

47. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1Parole aggiunte al comma 37 da art. 9, comma 76, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 38 bis aggiunto da art. 9, comma 76, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Comma 39 sostituito da art. 9, comma 76, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 26 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 15/2020