LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11
 (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero e logistica)
1. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività sportive e al fine di favorire lo scambio culturale tra minoranze linguistiche, nonché tra i giovani del territorio Alpe Adria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro alla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Europeada 2020 e di 25.000 euro all'Unione Culturale Economica Slovena - Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) per il sostegno dell'iniziativa XVIII Giochi dell'amicizia.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
4. All' articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 ottobre 2019 >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << sono assegnati >> sono inserite le seguenti: << , anche per il tramite di un unico soggetto rappresentativo dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, >>.

5. Al comma 33 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea le parole << 1.200.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 1.350.000 euro >>;

b)
alla lettera a) le parole << 770.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 850.000 euro >>;

c)
alla lettera c) le parole << 120.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 140.000 euro >>;

d)
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
<<d bis) 50.000 euro per le iniziative di particolare interesse dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, commi 3 e 5, della legge regionale 7/2002 , da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002>>.

6. Alle finalità di cui all' articolo 11 della legge regionale 29/2018 , come modificato dal comma 5, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
7. Al fine di completare l'azione già avviata dall'Amministrazione regionale per la fruizione degli spazi e dei locali in cui si svolgono le attività degli enti e delle organizzazioni della minoranza slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rifinanziare per un importo pari a 245.000 euro il Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), istituito ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018).
8. Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti in base al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili considerati o da soggetti che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di ordinaria manutenzione sugli stessi. Per ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. Sono considerati prioritari gli interventi proposti da soggetti che non abbiano ancora beneficiato dei finanziamenti del suddetto Fondo e che non riguardino spazi e locali già oggetto di precedenti interventi di manutenzione finanziati con il Fondo di cui al comma 7. All'attuazione degli interventi di cui al comma 7 si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
9. Per le finalità di cui al comma 7, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 245.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
10. Al fine della realizzazione della "Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena" di cui all' articolo 10 della legge regionale 26/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento un finanziamento di 40.000 euro. Il soggetto beneficiario deve predisporre una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all' articolo 8 della legge regionale 26/2007 , e redige gli atti della Conferenza in lingua italiana e slovena.
11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
12. Per le finalità di cui al comma 10, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 40.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
13. In occasione del ventennale dall'adozione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base alle proposte presentate dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , un programma di eventi, di manifestazioni culturali e di studio per favorire la conoscenza delle lingue e delle culture tutelate dalla suddetta legge, con particolare riguardo alle esistenti diversità culturali e linguistiche della Regione Friuli Venezia Giulia.
14. All'attuazione degli interventi di cui al comma 13 si provvede mediante l'emanazione di un apposito bando approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 8 della legge regionale 26/2007 , nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
15. Per le finalità di cui al comma 13, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 50.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
16.
Al comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << entro il 31 dicembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2020 >>.

17. In occasione del centesimo anniversario dell'incendio del Narodni Dom di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere un programma di eventi e di manifestazioni culturali e scientifiche per la commemorazione di tale evento per un importo di 50.000 euro da destinarsi all'Associazione temporanea di scopo Projekt con ente capofila l'Associazione Eupro e con gli enti associati SKGZ e SSO e uno studio di fattibilità per un importo di 50.000 euro.
18. Il programma di eventi e di manifestazioni culturali e scientifiche di cui al comma 17 deve essere realizzato e completato entro il 31 dicembre 2021 e l'Associazione temporanea di scopo Projekt deve presentare la domanda per la concessione del contributo al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
19. Per le finalità di cui al comma 17, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata per l'anno 2019 la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
20. Al fine di diffondere e promuovere la cultura, l'imprenditoria e le attività della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per un'analisi di fattibilità e un progetto esecutivo per un'immagine coordinata e un portale comune della minoranza linguistica slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
21. Per le finalità di cui al comma 20, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 40.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
22. Al fine di favorire un ricambio generazionale e di stimolare un rinnovo culturale e intellettuale negli enti riconosciuti di rilevanza e d'interesse primario per la minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con 80.000 euro i tirocini di cui all'articolo 11, commi da 7 a 12, della legge regionale 20/2018 . I tirocini devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.
23. Per le finalità di cui al comma 22, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 80.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
24.
La lettera d) del comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituita dalla seguente:
<<d) al fine di promuovere appositi percorsi formativi diretti a valorizzare le competenze, le potenzialità e le aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena con particolare riguardo alle giovani generazioni, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, un importo pari a 450.000 euro è destinato a sostenere la realizzazione, nell'arco temporale di un triennio, di specifici programmi educativi, formativi multidisciplinari e iniziative di formazione. I programmi e le iniziative finanziate devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2022;>>.

25. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 25/2016 , come sostituita dal comma 24, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 250.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
26. Nell'ambito delle risorse di cui all' articolo 11, comma 15, della legge regionale 29/2018 , è destinata, per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di 100.000 euro, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
27. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura e la lingua friulana nell'ambito dell'attività teatrale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'associazione Teatro stabile friulano con un contributo di 150.000 euro da suddividere in 50.000 euro per ciascun anno tra il 2019 e il 2021. La domanda per la concessione del contributo per l'anno 2019 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Le domande per le successive annualità sono presentate con le medesime modalità entro il 31 gennaio di ciascun anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo per ciascuna annualità può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
28. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
29. Al fine di garantire la sicurezza sui mezzi deputati al trasporto degli immigrati irregolari presso le strutture deputate alle procedure sanitarie e di fotosegnalazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2019, un contributo straordinario di 10.000 euro alla società Trieste Trasporti Spa.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata al Servizio competente in materia di politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione ed erogazione delle risorse sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
32. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1Nel B.U.R. n. 34 dd. 21/8/2019 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui il comma 27 del presente articolo deve intendersi espunto, in quanto identico al comma 16 dello stesso articolo, conseguentemente i successivi commi da 28 a 33 devono intendersi rinumerati da 27 a 32 e il riferimento interno contenuto nell'articolo alla "Tabella K di cui al comma 33" deve intendersi alla "Tabella K di cui al comma 32".
2Parole sostituite al comma 18 da art. 2, comma 2, L. R. 6/2020