LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 marzo 2018, n. 9

Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/03/2018
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.07 - Bollettino ufficiale della Regione

Art. 9
  (Sostituzione dell' articolo 59 della legge regionale 7/2000 )
1.
L' articolo 59 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<< Art. 59
 (Ambito di applicazione)
1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Ai sensi dell' articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 241/1990 , in virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale o l'ente regionale difeso, il diritto di accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione è escluso per i seguenti documenti:
a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
b) atti processuali dell'Avvocatura della Regione, o dalla stessa comunque detenuti, e consulenze tecniche;
c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il diritto di accesso ai pareri resi dall' Avvocatura della Regione nell'esercizio della propria funzione di consulenza può essere differito fino all'adozione, da parte dell'ufficio competente, del provvedimento amministrativo cui la consulenza stessa è preordinata ovvero fino a quando vi sia interesse a garantirne la riservatezza.
4. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.>>.