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Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/03/2018
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

CAPO V
 NORME FINALI E ENTRATA IN VIGORE
Art. 16
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 quater della legge regionale 23/2007 è sostituta dalla seguente:
<<d) il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all' articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).>>.

Art. 17
 (Abrogazioni)
1.
È abrogata la legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico).

Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 1, 11, comma 1, relativamente alle azioni, e 15, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 8, 9, e di cui all'articolo 14, comma 1, relativamente alle azioni, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, relativamente agli interventi, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, relativamente agli interventi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 400.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018, di 150.000 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, pari a complessivi 3.300.000 euro, suddivisi in ragione di 800.000 euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Art. 19
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.