LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/03/2018
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 6
 (La Rete ciclabile comunale - RECIC)
1. La Rete ciclabile comunale (RECIC) è parte integrante del sistema stradale comunale ed è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni interne al territorio comunale.
2. La Rete di cui al comma 1 è individuata dal Piano di cui all'articolo 9 e viene realizzata e gestita direttamente dal Comune ovvero, previa convenzione, tramite le strutture degli EDR di riferimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.